Supplemento per i sanitari riammessi in servizio

![CDATA[I dirigenti medici e sanitari , collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 possono essere riammessi in servizio, a domanda, fino al compimento del 72° anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Con la circolare del 30 gennaio 2025 n. 30 l’Inps ha commentato quanto stabilito dalla legge 18/2014 rivolta al personale sanitario, già collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che all’atto della riammissione in servizio ha optato per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico conferito. L’lnps, in tali casi, provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico. Una volta riammessi in servizio, ai fini pensionistici, sorge l’obbligo a carico delle amministrazioni datrici di lavoro, di iscrizione alla medesima Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso. La circolare dell’Inps sottolinea in particolare che i pensionati riammessi in servizio e iscritti alla CPS cioè la Cassa pensioni sanitari, possono chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, cioè un supplemento, che però viene liquidata a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto. Attività lavorative successive alla riammissione inferiori ad un anno non consentono di maturare il supplemento di pensione. Lo stesso trattamento riguarda anche gli iscritti alla CPTS cioè gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.]]

Feb 8, 2025 - 01:44
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Supplemento per i sanitari riammessi in servizio
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I dirigenti medici e sanitari , collocati in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 possono essere riammessi in servizio, a domanda, fino al compimento del 72° anno di età e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

Con la circolare del 30 gennaio 2025 n. 30 l’Inps ha commentato quanto stabilito dalla legge 18/2014 rivolta al personale sanitario, già collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, che all’atto della riammissione in servizio ha optato per l’erogazione della retribuzione connessa all’incarico conferito. L’lnps, in tali casi, provvede alla sospensione del relativo trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico.

Una volta riammessi in servizio, ai fini pensionistici, sorge l’obbligo a carico delle amministrazioni datrici di lavoro, di iscrizione alla medesima Cassa che eroga il trattamento pensionistico sospeso.

La circolare dell’Inps sottolinea in particolare che i pensionati riammessi in servizio e iscritti alla CPS cioè la Cassa pensioni sanitari, possono chiedere al termine dell’attività lavorativa una quota aggiuntiva di pensione, cioè un supplemento, che però viene liquidata a condizione che il servizio reso sia almeno di un anno compiuto. Attività lavorative successive alla riammissione inferiori ad un anno non consentono di maturare il supplemento di pensione.

Lo stesso trattamento riguarda anche gli iscritti alla CPTS cioè gli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.]]