Chiarimenti dell’INL sul lavoro in locali sotterranei

![CDATA[L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 29 gennaio 2025, è tornato sul tema dell’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, a seguito dell’entrata in vigore il 12 gennaio 2025 della legge n.203/2024, che modifica l’art.65 del D.Lgs. 81/08. Come richiedere la deroga A dicembre l’INL si era già pronunciato fornendo alcune indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 203/2024, che fra le altre novità introduce disposizioni per ottenere le deroghe per lo svolgimento di attività lavorativa in locali sotterranei e semisotterranei. Lo scopo è permettere una certa flessibilità, garantendo la sicurezza in ambienti che possono comportare rischi di elevata gravità. Il provvedimento permette l’utilizzo di questi locali previa comunicazione via PEC al competente ufficio territoriale dell’INL 30 giorni, specifica la nota, prima dell’inizio dei lavori. L’INL specifica che la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva nel dettaglio l’attività lavorativa che dovrà essere svolta, specificando che: non diano luogo all’emissione di agenti nocivi; siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili. Deve essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale che certifichi: conformità e agibilità dei locali; rispetto delle norme igienico-sanitarie; conformità degli impianti; rispetto delle norme di sicurezza in fatto do illuminazione, salubrità dell’aria e microclima. La nota riporta poi un elenco delle attività vietate, in quanto comportano l’emissione di agenti nocivi. Le altre prescrizioni Entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, è necessario eseguire la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, a partire dalle misurazioni delle concentrazioni di gas con dosimetri certificati. La comunicazione richiesta rimane valida a fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. Nel caso in cui queste modifiche si rendano necessarie, dovrà essere inviata una nuova comunicazione all’ufficio territorialmente competente. I datori di lavoro che già avevano ottenuto autorizzazione, secondo la precedente normativa, di utilizzare i locali per “particolati esigenze tecniche”, non dovranno presentare la comunicazione ai sensi della legge n.203/2024, a meno che non intervengano variazioni significative. Allo stesso modo, le richieste presentata prima del 12 gennaio 2025 seguiranno il vecchio iter di approvazione e resteranno di competenza delle ASL. Qualora non vengano incontrati i requisiti previsti dall’art.65 del D.Lgs. 81/08 così come modificato, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, allegandone le motivazioni.   Leggi anche: Novità legislative di fine anno: indicazioni operative INL sul DDL Lavoro Il DDL lavoro è legge – le novità in materia di sicurezza ]]

Feb 8, 2025 - 01:44
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Chiarimenti dell’INL sul lavoro in locali sotterranei
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota del 29 gennaio 2025, è tornato sul tema dell’utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei per attività lavorative, a seguito dell’entrata in vigore il 12 gennaio 2025 della legge n.203/2024, che modifica l’art.65 del D.Lgs. 81/08.

Come richiedere la deroga

A dicembre l’INL si era già pronunciato fornendo alcune indicazioni operative per l’applicazione della legge n. 203/2024, che fra le altre novità introduce disposizioni per ottenere le deroghe per lo svolgimento di attività lavorativa in locali sotterranei e semisotterranei. Lo scopo è permettere una certa flessibilità, garantendo la sicurezza in ambienti che possono comportare rischi di elevata gravità.

Il provvedimento permette l’utilizzo di questi locali previa comunicazione via PEC al competente ufficio territoriale dell’INL 30 giorni, specifica la nota, prima dell’inizio dei lavori. L’INL specifica che la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva nel dettaglio l’attività lavorativa che dovrà essere svolta, specificando che:

  • non diano luogo all’emissione di agenti nocivi;
  • siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili.

Deve essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale che certifichi:

  • conformità e agibilità dei locali;
  • rispetto delle norme igienico-sanitarie;
  • conformità degli impianti;
  • rispetto delle norme di sicurezza in fatto do illuminazione, salubrità dell’aria e microclima.

La nota riporta poi un elenco delle attività vietate, in quanto comportano l’emissione di agenti nocivi.

Le altre prescrizioni

Entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, è necessario eseguire la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, a partire dalle misurazioni delle concentrazioni di gas con dosimetri certificati.

La comunicazione richiesta rimane valida a fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. Nel caso in cui queste modifiche si rendano necessarie, dovrà essere inviata una nuova comunicazione all’ufficio territorialmente competente.

I datori di lavoro che già avevano ottenuto autorizzazione, secondo la precedente normativa, di utilizzare i locali per “particolati esigenze tecniche”, non dovranno presentare la comunicazione ai sensi della legge n.203/2024, a meno che non intervengano variazioni significative.

Allo stesso modo, le richieste presentata prima del 12 gennaio 2025 seguiranno il vecchio iter di approvazione e resteranno di competenza delle ASL.

Qualora non vengano incontrati i requisiti previsti dall’art.65 del D.Lgs. 81/08 così come modificato, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali, allegandone le motivazioni.

 

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