Con una recente pronuncia datata ottobre 2024, il Tribunale civile di Nola – in occasione di un appello proposto dalla parte soccombente contro una pronuncia del Giudice di Pace – si è espresso con riferimento a un sinistro stradale e agli obblighi probatori in capo alle parti in causa.
La controversia concerne un tamponamento da tergo tra una bici condotta da un minore (Parte 1) e un veicolo Piaggio Porter, entrambi procedenti nella medesima direzione. Con atto di citazione ritualmente notificato Pt. 2, esercente la patria potestà sul minore, conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace Controparte 1, società obbligata per la responsabilità civile, e Controparte 2, proprietario del veicolo Piaggio Porter al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore.
Controparte 2 non si è mai costituita in giudizio – neanche in appello – nonostante la ritualità della notifica e, pertanto, è stata dichiarata contumace.
La convenuta compagnia assicuratrice, invece, si è costituita in primo grado contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Con sentenza, il Giudice di Pace ha deciso in tal modo:
- Il sinistro oggetto della controversia è avvenuto per parziale responsabilità del proprietario del veicolo Piaggio;
- Il proprietario del veicolo Piaggio e la compagnia assicurativa sono stati condannati, in solido tra loro, al risarcimento in favore del minore per i danni da lui subiti quantificati nella misura di € 2174,10.
Avverso tale sentenza, Parte 1 ha proposto appello dinanzi al Tribunale al fine di sentire pronunziare la riforma parziale della pronuncia impugnata, chiedendo l’integrale accoglimento della domanda formulata in primo grado.
Si è costituita la Controparte 1 al fine di ottenere il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, nonché l’accoglimento integrale dell’appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza e per l’effetto, in riforma dell’impugnata statuizione, l’annullamento della declaratoria di parziale responsabilità di Controparte 2 e della condanna degli odierni appellati al risarcimento del danno e al pagamento delle spese di giustizia, sia pure in misura parziale, con consequenziale condanna di Pt. 1 alla restituzione – totale o parziale – dell’importo pagato dalla Compagnia in suo favore in virtù della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
La parte più importante di tale sentenza concerne l’appello incidentale, ritenuto fondato, spiegato dalla odierna appellata nella parte in cui la stessa ha impugnato il riconoscimento, effettuato dal Giudice di primo grado, del danno morale in favore di parte appellante, nonostante l’assenza di qualsivoglia principio di prova a suffragio del dedotto danno patito.
Al riguardo, giurisprudenza ormai costante ha affermato che il danno morale conseguente alla lesione va sempre provato, anche solo mediante presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ciò soprattutto con riferimento alle lesioni minori, cioè quelle micro-permanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare.
Proprio il tema della risarcibilità o meno del danno morale con particolare riguardo alle lesioni micro-permanenti ha dato la stura a numerosi dibattiti di dottrina e giurisprudenza, posto che l’art. 139 del codice delle assicurazioni contiene una nozione di danno biologico ristretta al solo pregiudizio medicalmente accertato.
Se, in linea di principio, con riguardo a tali lesioni di lieve entità non si può escludere a priori il cd. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale però si deve tener conto in concreto della lesione subita. Sul punto, la sentenza n. 29191/08 della Suprema Corte ha affermato “la autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.
Per cui, se da un lato, anche in caso di danno micro-permanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall’art. 139 del codice delle Assicurazione private, resta fermo che è il danneggiato ad essere onerato dell’allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di turbamento e della prova delle stesse.
Con riferimento al tipo di prova da fornire, il danno morale soggettivo può essere comprovato anche mediante lo strumento della presunzione, il ricorso alla quale non può, tuttavia, esonerare il danneggiato dall’onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Ciò vale soprattutto nelle ipotesi di microlesione.
A detto onere probatorio non ha ottemperato l’odierno appellante, il quale si è limitato a domandare il ristoro del danno morale, in aggiunta al danno biologico, omettendo tuttavia anche solo di allegare, in primo grado, una specifica incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. Pertanto, la relativa voce di danno non è stata riconosciuta in favore dell’odierno appellante.
Alla luce di tali considerazioni, il presente gravame è stato ritenuto fondato ed è stato accolto con parziale riforma della sentenza oggetto di impugnazione.