Reverse charge nel regime forfettario

Il meccanismo di applicazione dell’Iva da parte del cessionario committente, attraverso il meccanismo del reverse charge deve essere utilizzato anche dai soggetti titolari di partita Iva che operano con il regime forfettario. Molto spesso si tende a credere che, siccome il regime forfettario è un regime che non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, allora […] L'articolo Reverse charge nel regime forfettario proviene da Fiscomania.

Feb 3, 2025 - 22:59
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Reverse charge nel regime forfettario

Il meccanismo di applicazione dell’Iva da parte del cessionario committente, attraverso il meccanismo del reverse charge deve essere utilizzato anche dai soggetti titolari di partita Iva che operano con il regime forfettario.

Molto spesso si tende a credere che, siccome il regime forfettario è un regime che non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, allora non debba utilizzare il meccanismo dell’inversione contabile. Tuttavia non è così. Infatti, anche questo tipo di partite Iva devono applicare il reverse charge nel caso in cui riceva fatture di servizi da fornitori residenti in Paesi UE o Extra-UE.

Applicazione per servizi ricevuti UE

Per quanto riguarda l’applicazione dell’inversione contabile nei servizi ricevuti, immaginiamo un soggetto titolare di partita Iva che opera in regime forfettario ed ha eseguito degli acquisiti di servizi da parte di un fornitore residente in Francia. Questi ha emesso regolare fattura assoggettando la stessa al regime di imponibilità nel Paese del committente, attraverso il meccanismo del reverse charge.

In questo caso, le prestazioni di servizi ricevute dal contribuente da altro soggetto IVA appartenente ad altro Stato UE rimangono soggette alle ordinarie regole. Pertanto, trova applicazione la disciplina e le disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72 in ambito Iva. Nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intra-comunitarie, l’Iva deve essere in ogni caso assolta in Italia (Circolare n. 10/E/2016), per le operazioni B2B.

Applicazione per acquisto di beni UE

Per le operazioni estere effettuate in regime forfettario riguardanti gli acquisti di beni si applica l’articolo 38 del D.L. n. 331/93. Per questo tipo di operazioni è necessario tenere in considerazione il seguente limite:

  • Se nel corso dell’anno precedente non è stata superata la soglia di 10.000 euro di acquisti, e
  • Se la stessa soglia non è superata nell’anno corrente,

Verificate queste due condizioni tutti gli acquisti di beni effettuati dai soggetti che applicano il regime forfettario non sono considerati acquisti intracomunitari. Tali acquisti sono equiparati agli acquisti interni, e pertanto risultano assimilati agli acquisti effettuati da privati. Per quanto riguarda l’applicazione dell’Iva, il fornitore estero (UE o extra-UE), emetterà la propria fattura addebitando l’Iva del proprio Paese.

Nel caso in cui, invece, si superi la soglia di 10.000 euro di acquisti l’operazione estera viene considerata come acquisto intracomunitario. In questo caso è necessario procedere all’integrazione della fattura ricevuta, applicandovi l’Iva con il meccanismo del reverse charge. L’integrazione deve avvenire attraverso la compilazione di documento elettronico da inviare al Sistema di Interscambio. Il codice tributo nel modello F24 da utilizzare è il “6099” (con periodo di riferimento quello in cui è avvenuta l’operazione). Non è necessario, in virtù dell’esenzione (articolo 4, comma 4, e dell’articolo 7-quater del D.L. n. 193/2016) la presentazione del modello Intrastat acquisti.

La fattura ricevuta dal fornitore estero (UE o extra-UE) deve essere registrata entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione. Inoltre, nello stesso termine dovrà essere versata la relativa Iva.

Per approfondire: Operazioni estere in regime forfettario.

Soglia acquisti UE

Per gli acquisti di beni da paesi UE, esiste una soglia di 10.000 euro. Se gli acquisti non superano questa soglia annua, sono considerati come acquisti interni e l’Iva è gestita dal fornitore estero. Se la soglia viene superata, gli acquisti diventano intracomunitari e si applica il meccanismo del reverse charge.

Adempimenti Iva per fatture estere nel forfettario

Nonostante le semplificazioni fiscali del regime forfettario, che esonerano dalla maggior parte degli adempimenti Iva ordinari, anche questi soggetti se effettuano operazioni con paesi UE devono adempiere agli obblighi legati al reverse charge. Questi includono l’iscrizione al VIES, l’integrazione delle fatture con l’Iva, e il versamento dell’Iva entro i termini previsti.

L’acquirente italiano a fronte della predetta operazione deve ottemperare ai seguenti obblighi in ambito Iva:

  • Iscrizione al VIES (articolo 35, comma 2, lett. e-bis) DPR n. 633/72), ovvero l’elenco delle partite Iva che possono operare in ambito comunitario;
  • Integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intra-comunitario – in base al meccanismo di cui all’articolo 46, comma 1, D.L. 331 del 1993 (reverse charge) – indicando l’aliquota Iva dovuta e la relativa imposta;
  • Versare l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il versamento dell’Iva si rende necessario in quanto il soggetto in regime forfettario opera senza diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti;
  • Compilazione dell’elenco riepilogativo degli acquisti intra-comunitari ex articolo 50 comma 6, del D.L. n. 331/93.

Semplificazione

Come si sa, chi agisce nel regime forfettario, beneficia si una serie di semplificazioni negli adempimenti fiscali rispetto a chi, invece, opera in regime ordinario. Chi opera nel regime di favore, infatti, è esonerato:

  • Dalla registrazione delle fatture e dei corrispettivi;
  • Da tenuta e conservazione dei registri;
  • Dalla liquidazione e versamento dell’Iva;
  • Dalla dichiarazione Iva;
  • Dalla comunicazione delle liquidazioni Iva, ecc.

Resta fermo l’obbligo di certificare i corrispettivi e di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute. Ad ogni modo, i predetti esoneri permangono indipendentemente dagli adempimenti obbligatori che occorre porre in essere nel caso in cui il contribuente svolga operazioni Intra-UE. In altre parole, nonostante nel caso in esame il contribuente ha dovuto effettuare il reverse charge e versare l’Iva all’Amministrazione finanziaria in Italia, resta, comunque, esonerato dalla liquidazione Iva, dalla dichiarazione Iva e dalla comunicazione delle liquidazioni Iva.

Il codice tributo per il versamento dell’Iva

Il contribuente è chiamato a versare l’Iva relativa ad operazioni in inversione contabile deve versare l’imposta con modello F24. Il codice tributo da utilizzare è quello del mese di riferimento. Dunque, per esempio, se la fattura fosse di gennaio, l’Iva andrebbe versata entro il 16 febbraio con codice tributo 6099. Come detto, non deve essere presentata la dichiarazione dei redditi dal contribuente in quanto vige l’esonero dalla presentazione della dichiarazione Iva per i forfettari.

Conclusioni e consulenza fiscale online

La ricezione di fatture in ambito intracomunitario comporta per il contribuente in regime forfettario l’adempimento legato all’applicazione del reverse charge e quindi il versamento della relativa Iva sulla fattura ricevuta. Per questo motivo tali soggetti che ricevono fatture dall’estero devono interrogarsi sul costo legato al versamento dell’Iva (che per i forfettari non è detraibile). Caso classico è quello dei soggetti che operano in E-commerce (anche in dropshipping) e che ricevono fatture per l’acquisto di beni (da rivendere) in ambito UE, o che magari ricevono fatture per servizi sempre in ambito UE (come ad esempio le fatture passive per le Facebook Ads). Tali soggetti, quindi, sono chiamati a valutare la convenienza nel restare (o meno) in questo regime fiscale di favore.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Consulenza fiscale online|Fiscomania.com

Domande frequenti

Devono emettere fattura con Iva i forfettari che vendono a clienti UE?

No, non devi includere l’Iva nelle fatture. Tuttavia, devi indicare la dicitura “reverse charge” per comunicare ai tuoi clienti UE che sono loro a dover gestire l’Iva secondo le leggi del loro paese.

Come si gestisce l’IVA se ricevo una fattura dall’estero?

Se ricevi una fattura da un fornitore UE, devi integrarla con l’Iva italiana e versare l’importo all’Agenzia delle Entrate entro il 16 del mese successivo.

Ci sono limiti di spesa per gli acquisti intra-UE nel regime forfettario?

Sì, esiste una soglia di 10.000 euro. Se gli acquisti non superano questa soglia annua, sono trattati come acquisti interni. Se la soglia viene superata, si applica il meccanismo dell’inversione contabile4.

Quali sono gli obblighi Iva per i forfettari che effettuano operazioni intra-UE?

Anche se esonerati da molti adempimenti Iva, i forfettari devono iscriversi al VIES, integrare le fatture intra-UE con l’Iva, versare l’Iva, e compilare l’elenco riepilogativo degli acquisti intra-comunitari

Quali sono le conseguenze se supero la soglia di 10.000 euro in acquisti intra-UE?

Se superi la soglia, gli acquisti diventano intracomunitari e devi applicare il reverse charge integrando la fattura con l’Iva italiana e versandola nei termini previsti.

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