Prestiti Personali | Peer to Peer lending| Tassazione

Negli ultimi anni in fenomeno dei prestiti personali (peer to peer lending) tra privati o tra privati e PMI è cresciuto moltissimo. Con questo termine si fa riferimento ad uno strumento finanziario, che rientra nel più ampio novero dei servizi di crowdfunding. Si tratta di un servizio alternativo rispetto agli intermediari creditizi, attraverso il quale […] L'articolo Prestiti Personali | Peer to Peer lending| Tassazione proviene da Fiscomania.

Feb 2, 2025 - 14:13
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Prestiti Personali | Peer to Peer lending| Tassazione

Negli ultimi anni in fenomeno dei prestiti personali (peer to peer lending) tra privati o tra privati e PMI è cresciuto moltissimo. Con questo termine si fa riferimento ad uno strumento finanziario, che rientra nel più ampio novero dei servizi di crowdfunding. Si tratta di un servizio alternativo rispetto agli intermediari creditizi, attraverso il quale famiglie e piccole imprese possono essere finanziate direttamente da una moltitudine di investitori (non istituzionali).

In pratica, dei privati finanziatori forniscono risorse finanziarie verso altri privati richiedenti, in cambio di una remunerazione sotto forma di interesse. Proprio questo è uno dei motivi della crescita di questa forma di finanziamento. Tuttavia, a fronte di una più semplice possibilità di trovare investitori, vi sono anche più elevati rischi di insolvenza.

Riceviamo molte richieste di consulenza su questo argomento, specialmente da chi decide di operare attraverso piattaforme non residenti, spesso anche offshore. Il consiglio che mi sento di dare, prima di tutto, è sempre quello di verificare bene l’affidabilità delle piattaforme di investimento.

Che cos’è il peer to peer lending

Il peer to peer lending è un prestito personale erogato da privati ad altri privati utilizzando piattaforme online (di social lending). I prestiti, quindi, avvengono senza passare dai canali tradizionali rappresentati da società finanziarie e banche, andando a mettere in contatto due soggetti:

  • Investitori interessati a prestare il proprio denaro (c.d. “prestatori“);
  • Soggetti (non solo individui, ma anche aziende) “meritevoli” che necessitano di risorse finanziarie (c.d. “richiedenti“). 

Questa particolare forma di prestiti, effettuata tra privati, deve comunque assicurare un servizio in linea con la normativa del credito al consumo. Infatti, a fronte di una maggiore possibilità di trovare finanziatori e di condizioni di finanziamento migliori rispetto a quelle istituzionali, vi è il rischio di maggiori possibilità di insolvenza dei soggetti richiedenti.

Il tema deve essere analizzato partendo dalle indicazioni fornite dalla Legge n. 145/18 e dal documento di ricerca pubblicato il 6 marzo 2019 dalla Fondazione Italiana Commercialisti “Il peer to peer lending: aspetti operativi e opportunità per aziende e investitori“.

Caratteristiche

Nei prestiti personali il finanziamento di soggetti richiedenti è abbinato ad una responsabilità sociale, che viene espletato attraverso la selezione e la valutazione delle richieste di finanziamento. Ogni richiedente viene preventivamente valutato e inserito in una apposita “classe”. Al richiedente viene, quindi, proposto un proprio tasso dipendente dalla classe di merito, assicurando che non pagherà più di quanto strettamente dovuto rispetto al proprio profilo di rischio. Rispetto ai normali prestiti al consumo il prestito personale non è accompagnato da prodotti assicurativi collaterali, ritenuti poco utili per il richiedente e spesso eccessivamente costosi.

Solitamente i finanziamenti tra privati presentano le seguenti caratteristiche:

  •  Finanziano le persone meritevoli ed i loro progetti;
  •  Sono generalmente erogati a tasso fisso;
  •  In media sono erogati per importi compresi fra 1.500 e i 25.000 euro;
  •  Hanno durate fra 12 e 72 mesi;
  •  Vengono rimborsati con rate fisse mensili e uguali.

Funzionamento

In pratica, sfruttando la tecnologia e al web, l’intera procedura legata alla valutazione dell’investitore ed all’erogazione di un prestito avviene fuori dai canali tradizionali ma si svolge interamente online. La conseguenza di una procedura di prestito online è che:

  • richiedenti possono prendere a prestito denaro da investitori che hanno esclusivamente valutato il merito creditizio del richiedente potendo sfruttare i vantaggi e la facilità di ottenimento del credito rispetto ai più complessi canali tradizionali;
  • prestatori invece possono prestare ad una molteplicità di richiedenti anonimi basandosi esclusivamente sul loro profilo creditizio, in cambio di un interesse.

Come abbiamo detto, il P2P lending si basa su un incontro tra domanda di denaro ed offerta dello stesso che avviene esclusivamente sui canali web (ovvero su piattaforme digitali propriamente dette marketplaces) attraverso l’intervento di un operatore professionale. Questo aspetto fa si che non vi sia una totale deregolamentazione a tutela delle parti, sia a garanzia dell’investitore che del richiedente. Nel web nel tempo si sono venute a costituire numerosi portali che si occupano di investimenti tra privati, portando moltissimi investitori privati a scoprire questa particolare forma di investimento.

Le fasi della procedura di finanziamento

Volendo schematizzare possiamo dire che un investimento nel peer to peer lending può essere così schematizzato:

  1. La richiesta di finanziamento – Il richiedente il finanziamento (che può essere un singolo individuo o un’azienda) deve inviare online la propria domanda per la richiesta di un finanziamento. Ogni portale richiede una serie di elementi a corredo della domanda per la fase successiva, quella della valutazione della richiesta; 
  2. Il merito creditizio – Solo se il richiedente è in grado di dimostrare adeguata affidabilità economico/finanziaria richiesta dalla piattaforma (c.d. “merito creditizio“), viene inserito in una apposta classe. I finanziamenti all’interno di ogni classe prevedono un tasso d’interesse che è più o meno elevato secondo il grado di affidabilità assegnato.
  3. La pubblicazione della richiesta di finanziamento – Solo nel momento in cui il richiedente accetta la proposta di valutazione ed il range dei tassi di interesse applicati alla sua richiesta, il prestito viene inserito e pubblicato sul portale web;
  4. La ricerca dei finanziatori – I singoli prestatori (investitori) presenti sulla piattaforma, scelgono le richieste di finanziamento ed allocano il proprio capitale ai singoli richiedenti, scegliendo il profilo di rischio ed il rendimento atteso; 
  5. La chiusura della richiesta di finanziamento – Solo nel momento in cui la richiesta di finanziamento ha ricevuto un numero di sottoscrizioni di quote sufficiente a garantire la somma richiesta, il richiedente riceve il denaro richiesto;
  6. Il rimborso rateale del finanziamento – Seguendo il piano di rimborso il richiedente è tenuto a rimborsare, tramite addebito diretto, che solitamente si traduce in rate mensili, il denaro ricevuto a finanziamento. In questo modo ciascun investitore viene remunerato del proprio investimento.

Il ruolo della piattaforma web

In questa procedura troviamo un richiedente, un investitore ed una piattaforma web che funge da intermediario, aiutando a valutare le richieste di finanziamento ed a veicolare gli investitori verso i corretti profili di rischio e di remunerazione attesa. Oltre al trasferimento di denaro dai finanziatori al richiedente la piattaforma si occupa anche della fase di rimborso del finanziamento, andando a predisporre la reportistica utile alle parti. Inoltre, la piattaforma si dovrebbe occupare, anche delle eventuali problematiche che possono sorgere in questo tipo di operazioni, ovvero il mancato rimborso dei finanziamenti erogati.


Disciplina fiscale del peer to peer lending

Una volta analizzato il funzionamento dei marketplace che si occupano di prestiti personali, vediamo adesso la normata tributaria. Il riferimento è alla Legge n. 145/18, la quale prevede che i proventi che derivano dal peer to peer lending sono assimilati a redditi di capitale. Per questo motivo tali redditi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con aliquota del 26%.

La ritenuta viene trattenuta dal marketplace di social lending (es. Smartika) che in questo caso funge da sostituto d’imposta. Il finanziatore, infatti, si vede bonificare gli importi al netto della tassazione. In caso contrario, invece, quando siamo di fronte a portali di social lending che non fungono da sostituto di imposta, si deve passare obbligatoriamente dalla dichiarazione dei redditi.

P2P lending estero in regime dichiarativo

In caso di portale non residente il reddito (sotto forma di interesse) percepito è considerato reddito diverso. In questo caso, tuttavia, il portale non residente non può fungere da sostituto d’imposta. Pertanto, i proventi sotto forma di interessi vengono corrisposti al lordo della tassazione. Il finanziatore residente è tenuto a presentare la propria dichiarazione dei redditi indicando tale provento nel quadro RL. Andando in dettaglio, il rigo da compilare è RL 02, indicando:

  • In colonna 1, il codice 1: “In caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente“;
  • In colonna 2, l’importo degli interessi percepiti;
  • Mentre, non deve essere indicato niente in colonna 3, in quanto la piattaforma di P2P lending estera non ha obblighi di trattenere ritenute.

Il reddito, così indicato, concorre poi alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Quindi, la tassazione non sarà proporzionale (come in caso di utilizzo di piattaforma residente), ma piuttosto, variabile. Infatti, l’IRPEF è un’imposta progressiva per scaglioni di reddito.

A fornire ulteriori chiarimenti sulla casistica è intervenuta la la risposta ad interpello n. 196/E/24, con la quale ha indicato che con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla lettera d­bis), si ritiene applicabile la disciplina prevista per “gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti” di cui all’art. 44, co. 1, lett. a), del TUIR. Questo, in quanto l’attività di finanziamento posta in essere risulta riconducibile al contratto di mutuo (come definito dall’art. 1813 c.c.).

Tabella: tassazione degli interessi da peer to peer lending

Considerato che i redditi provenienti da piattaforme non residenti concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, occorre sempre effettuare valutazioni di convenienza considerato che questi proventi andranno ad essere tassati secondo l’aliquota marginale IRPEF in relazione ad eventuali altri redditi percepiti (es. redditi da lavoro dipendente, pensione, etc). Inoltre, eventuali ritenute effettuate devono essere, in questo caso, considerate come effettuate a titolo di acconto.

Tassazione nel settore no profit

Diversamente l’attività di P2P lending no profit godono di un particolare aspetto fiscale, dovuto al nuovo Codice del Terzo Settore. In particolare, i gestori di piattaforme web che svolgono attività di social lending per il finanziamento delle attività di interesse generale, ossia del terzo settore, devono agire come sostituti di imposta e applicare così agli importi percepiti una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In tale ipotesi l’aliquota è quella stabilita per le obbligazioni e titoli di stato, che è pari al 12,50%.

Monitoraggio fiscale degli investimenti esteri

Quando si effettua attività di peer to peer lending attraverso piattaforme non residenti (Mintos, Grupeer, Envestio ecc) stiamo effettuando un’investimento finanziario estero. Per questo motivo si rende necessario andare a compilare il quadro RW per dichiarare le attività estere di natura finanziaria che possono generare redditi di fonte estera imponibili in Italia.

La compilazione del quadro ai fini del monitoraggio fiscale richiede l’utilizzo del codice14” relativo ad “altre attività estere di natura finanziaria“. In quest’ottica è necessaria la compilazione di una riga per ogni intermediario finanziario, contenente la somma delle giacenze medie di tutti i conti presenti presso quell’intermediario. Infatti, detenere somme presso questi intermediari corrisponde all’effetto di aprire un conto corrente estero. Tra le informazioni da indicare vi sono:

  • Il valore iniziale e finale dell’investimento;
  • Il valore finale dell’investimento;
  • I soggetti titolari dell’investimento.
  • Il Paese di investimento.

Esenzione dall’IVAFE

In merito alla possibile applicazione dell’IVAFE, deve essere segnalato il chiarimento dato dalla Risoluzione n. 56/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, la quale confermando che questo investimento rientra nella categoria delle altre attività estere di natura finanziaria. Secondo l’Amministrazione finanziaria, per conto di pagamento si intende “un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utenti di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento” (articolo 1, lettera l, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11).

A differenza del conto corrente bancario, sul quale è invece applicabile l’IVAFE, le somme accreditate su un conto di pagamento possono essere utilizzate esclusivamente per effettuare dei pagamenti e non anche per la gestione del risparmio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del TUF, gli strumenti di pagamento non costituiscono prodotti finanziari. Pertanto, si ritiene che il conto di pagamento acceso presso l’IP estero non rientri nell’ambito di applicazione dell’IVAFE non configurando detto conto un tipico “conto corrente” bancario (Risoluzione n. 56/E/2020).


Conclusioni e consulenza fiscale online

In questo articolo ho cercato di spiegarti, in modo molto semplice e schematico, il funzionamento di un particolare meccanismo di social lending. Mi riferisco ai c.d. “prestiti personali” o “peer to peer lending” effettuati tra privati o tra enti del terzo settore e privati.

Si tratta di un fenomeno diffuso a partire dagli ultimi anni e per questo motivo la normativa fiscale è stata formulata da poco tempo. Il settore, tuttavia, è sicuramente destinato a crescere ancora. La possibilità di finanziare progetti meritevoli con fondi di soggetti privati è sicuramente meritevole, e per questo destinata a trovare maggiore successo in futuro.

Il fatto di poter tassare separatamente dai redditi imponibili IRPEF questi proventi invoglierà sicuramente sempre più persone ad investire i propri risparmi in questa particolare forma di investimento.

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