Per le bollette rimborso snello

La dichiarazione al lavoratore con semplice sottoscrizione. La dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche (bollette di gas, luce e telefono) al lavoratore dipendente può essere rilasciata senza autenticazione, con semplice sottoscrizione e copia del documento di identità. È quanto riporta l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 17/2025, che ha fornito chiarimenti sulle formalità […] L'articolo Per le bollette rimborso snello proviene da Iusletter.

Feb 2, 2025 - 14:07
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Per le bollette rimborso snello

La dichiarazione al lavoratore con semplice sottoscrizione.

La dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche (bollette di gas, luce e telefono) al lavoratore dipendente può essere rilasciata senza autenticazione, con semplice sottoscrizione e copia del documento di identità. È quanto riporta l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 17/2025, che ha fornito chiarimenti sulle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta per ottenere il rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti.

Il quesito era stato posto da una società che ha siglato un accordo aziendale per la conversione del premio di risultato in beni e servizi di welfare, inclusi i rimborsi per utenze domestiche. La questione nasce dall’applicazione dell’articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), che ha previsto la non concorrenza al reddito, fino a un massimo di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli), di beni, servizi e rimborsi per spese legate alle utenze domestiche, affitti e interessi sul mutuo della prima casa.

La società istante ha chiesto se, ai fini del rimborso delle utenze, la dichiarazione sostitutiva rilasciata dai dipendenti dovesse essere autenticata. L’Agenzia delle entrate ha chiarito che la normativa non prevede specifici oneri documentali, richiamando quanto stabilito dall’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che disciplina la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel parere si legge che “la dichiarazione in commento possa essere acquisita dalla Società con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l’autenticazione della sottoscrizione prevista dall’articolo 21, comma 2, del medesimo decreto”.

La circolare n. 5/E del 7 marzo 2024, citata nel parere, precisa che il datore di lavoro può scegliere se acquisire direttamente la documentazione delle spese o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva che attesti il rispetto dei requisiti normativi. Per evitare il rischio di doppia fruizione del beneficio, il dipendente deve inoltre attestare che le stesse spese “non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri”.

L’Agenzia ha ribadito che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono di competenza della pubblica amministrazione e che eventuali dichiarazioni false potrebbero comportare responsabilità penali.

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