L’apparenza inganna, la capitalizzazione è salva
La Corte d’Appello di Roma si interroga sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi pur in presenza di tassi apparentemente speculari. Il provvedimento in commento rappresenta un interessante spunto di riflessione nella misura in cui il Foro Capitolino ha evidenziato che, qualora il tasso nominale creditore (TAN) corrisponda a quello effettivo (TAE) o laddove il […] L'articolo L’apparenza inganna, la capitalizzazione è salva proviene da Iusletter.
La Corte d’Appello di Roma si interroga sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi pur in presenza di tassi apparentemente speculari.
Il provvedimento in commento rappresenta un interessante spunto di riflessione nella misura in cui il Foro Capitolino ha evidenziato che, qualora il tasso nominale creditore (TAN) corrisponda a quello effettivo (TAE) o laddove il tasso a favore del cliente venga indicato in maniera simbolica, non si verifica alcuna ipotesi di illegittimità riguardante la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Dirimente, secondo il convincimento del Collegio romano, è la specifica pattuizione della pari periodicità degli interessi stabilita tra le parti in linea con la normativa di settore. In proposito è stato infatti osservato che: “la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità risulta specificatamente richiamata e sottoscritta dalla società correntista, e ciò soddisfa la previsione della CICR 2000, che all’art. 6 prevede che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Per il resto risulta dal contratto di conto corrente depositato in atti che il TAE creditorio e quello debitorio sono stati arrotondati (…) il TAE creditorio e quello debitorio sono stati arrotondati a cinque cifre decimali ma mentre per quello creditorio dette cifre sono numericamente zero per cui ben potevano essere omesse, per quello debitorio sono diverse da zero (…)”
La Corte d’Appello di Roma al fine di appurare la legittimità della capitalizzazione ha, quindi, accordato rilevanza all’intervenuta pattuizione dell’identica periodicità degli interessi, chiarendo che, seppure il tasso creditore effettivo e quello nominale prima facie possono apparire uguali, l’identica indicazione degli stessi non dipende affatto dall’assenza della capitalizzazione (che in quanto pattuita in un’apposita clausola deve ritenersi valida), quanto piuttosto dal troncamento del risultato di calcolo che è frutto di una mera approssimazione decimale.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ha respinto il gravame ex adverso avanzato, ponendo le spese di lite integralmente a carico degli appellanti.
Corte d’Appello di Roma, sentenza del 27.01.2025.
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