Esecuzione forzata: effetti della trasformazione del titolo esecutivo
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la pronuncia in commento, si è espresso sulla questione, sollevata in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, riguardante la prosecuzione o meno della procedura esecutiva instaurata in virtù di titolo successivamente “trasformato”. La vicenda in esame trae origine da una procedura esecutiva incardinata in forza di un decreto ingiuntivo […] L'articolo Esecuzione forzata: effetti della trasformazione del titolo esecutivo proviene da Iusletter.
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Il Tribunale di Torre Annunziata, con la pronuncia in commento, si è espresso sulla questione, sollevata in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, riguardante la prosecuzione o meno della procedura esecutiva instaurata in virtù di titolo successivamente “trasformato”.
La vicenda in esame trae origine da una procedura esecutiva incardinata in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Nelle more dell’esecuzione, parte debitrice ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo, conclusosi con sentenza di rigetto, successivamente appellata.
All’esito del giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello adita, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal debitore, ha riformato la sentenza del giudice di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo opposto e rideterminando il quantum debeatur.
Il debitore, dunque, sulla scorta della revoca del decreto ingiuntivo, ha formulato opposizione all’esecuzione, invocando la perdita del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente.
Tuttavia, il Giudice dell’esecuzione – chiamato a decidere sulla sussistenza o meno di un titolo che legittimi la prosecuzione della esecuzione – ha rigettato le richieste avanzate da parte opponente, ritenendo che, nel caso di specie, si sia verificato un fenomeno di “trasformazione” del titolo e non di “caducazione” dello stesso.
Difatti, il Giudice dell’esecuzione ha richiamato quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale trattasi di due fattispecie differenti.
In particolare, la caducazione del titolo si verifica quando un provvedimento giudiziale viene meno, perdendo quindi la sua idoneità esecutiva ed è impossibile una sua riviviscenza.
Il fenomeno della c.d. trasformazione, invece, si verifica quando un titolo esecutivo (come nel caso di specie un decreto ingiuntivo) viene sostituito da un altro provvedimento, il quale conserva gli effetti di coazione, ma contiene una modifica nel contenuto (ad esempio, una somma inferiore da pagare).
Pertanto, come evidenziato dallo stesso Giudice, al decreto ingiuntivo revocato si va a sostituire la sentenza di appello, la quale ha solo rideterminato l’importo dovuto dal debitore, con la conseguenza che l’esecuzione potrà proseguire non più sulla base del titolo originariamente azionato, ma in virtù della sentenza resa dalla Corte d’Appello.
Inoltre, essendo pendente – nel caso di specie – la conversione del pignoramento, il Giudice dell’esecuzione, in virtù del nuovo titolo, ha rideterminato l’importo che il debitore è tenuto a pagare, precisando che le somme corrisposte dal conto della conversione in favore degli ausiliari non sono in alcun modo ripetibili da parte debitrice (che pretendeva, invece, di far gravare il relativo onere sul creditore) in quanto costituiscono spese dell’esecuzione causate dall’inadempimento del debitore, che resta confermato alla stregua del nuovo titolo rappresentato dalla sentenza della Corte d’Appello.
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