È incompetente la Sezione Impresa per le obbligazioni nascenti da una cessione d’azienda

Nel caso di un giudizio inerente obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di ramo d’azienda non è competente la sezione specializzata in materia di impresa, bensì il giudice ordinario. Il principio è stato espresso dal Tribunale di Milano, con un’ordinanza emessa lo scorso 25 luglio 2024 con la quale veniva rigettato – per incompetenza […] L'articolo È incompetente la Sezione Impresa per le obbligazioni nascenti da una cessione d’azienda proviene da Iusletter.

Feb 6, 2025 - 10:37
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È incompetente la Sezione Impresa per le obbligazioni nascenti da una cessione d’azienda

Nel caso di un giudizio inerente obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di ramo d’azienda non è competente la sezione specializzata in materia di impresa, bensì il giudice ordinario.

Il principio è stato espresso dal Tribunale di Milano, con un’ordinanza emessa lo scorso 25 luglio 2024 con la quale veniva rigettato – per incompetenza del giudice adito – un ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da una società cedente un ramo d’azienda nei confronti dell’acquirente dello stesso. Precisamente, le parti avevano concluso un contratto di compravendita avente ad oggetto un ramo d’azienda, pattuendo che il pagamento sarebbe avvenuto ratealmente; tuttavia, dopo aver pagato la prima rata, l’acquirente si rendeva inadempiente e il cedente, considerata la mancata restituzione spontanea del ramo d’azienda, agiva giudizialmente per ottenere la sua re-immissione nel possesso dello stesso nonché per far accertare l’intervenuta risoluzione del contratto a causa dell’altrui inadempimento.

Nel proporre il ricorso, l’acquirente individuava (erroneamente) nella Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano quella competente a decidere la controversia e ciò in ragione del fatto che la società acquirente aveva la propria sede legale nella provincia di Pavia, il cui Tribunale è ricompreso nel Distretto della Corte d’Appello di Milano, dal momento che la “Sezione Impresa” è istituita proprio presso le Corti d’Appello.

Il Tribunale accoglieva un’eccezione sollevata dalla resistente e rilevava che l’“inadempimento delle obbligazioni scaturenti dalla stipulazione di un contratto di cessione di ramo di azienda e alla risoluzione del contratto stesso, non rientra nell’ambito delle materie sulle quali le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere” così come previste dall’art. 3 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, come successivamente sostituito.

Conseguentemente, esulando la materia dall’ambito di applicazione di detta normativa, quando si devono valutare “esclusivamente condotte relative all’adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di cessione di ramo d’azienda, la competenza territoriale [va] radicata non presso il giudice dotato di sezione specializzata in materia di impresa, bensì presso il giudice ordinario”.

Nel caso in esame, la mancanza di una specifica competenza territoriale in ambito distrettuale portava alla pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, non potendosi individuare alcun collegamento con detto giudice né ai sensi dell’art. 19 c.p.c. (e, dunque, in relazione al luogo in cui si trova la sede legale della società convenuta) né dell’art. 20 c.p.c. (e, dunque, in relazione al luogo in cui l’obbligazione è sorta o doveva essere eseguita, che nel caso in questione era, peraltro, individuabile nel Tribunale di Bologna).

Ciò considerato, ravvisando la propria incompetenza, il Tribunale di Milano rigettava il ricorso.

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