Contratti di apprendistato: chiarimenti INPS sul nuovo regime contributivo

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Feb 6, 2025 - 10:38
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Contratti di apprendistato: chiarimenti INPS sul nuovo regime contributivo

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Dal 1° gennaio 2025, le nuove disposizioni in materia di apprendistato hanno introdotto importanti modifiche al regime contributivo dei contratti di apprendistato: i chiarimenti dell’INPS.


Le modifiche riguardano, in particolare, l’apprendistato di primo livello, che ora può essere trasformato non solo in un contratto di apprendistato professionalizzante (di secondo livello), ma anche in un contratto di apprendistato di alta formazione, ricerca o formazione professionale regionale.

Queste novità sono state chiarite in dettaglio dal Messaggio INPS del 24 gennaio 2025, che ha confermato le modalità già esistenti per la comunicazione dei dati nel flusso UNIEMENS. Vediamo in dettaglio le implicazioni di queste modifiche.

Il nuovo quadro normativo

La legge del 13 dicembre 2024 ha modificato l’articolo 43 del Decreto Legislativo 81/2015, introducendo la possibilità di trasformare un contratto di apprendistato di primo livello in uno di alta formazione e ricerca o per la formazione professionale regionale. Il contratto di apprendistato di alta formazione riguarda giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale integrato da certificati di specializzazione tecnica o diplomi professionali avanzati.

Questo contratto può essere utilizzato in tutti i settori, sia pubblici che privati, e ha come obiettivo il prolungamento della formazione del giovane attraverso percorsi che vanno dal conseguimento di lauree o diplomi avanzati, fino alla ricerca scientifica e al praticantato per accedere a professioni regolamentate.

Un altro punto saliente della modifica riguarda l’obbligo di sottoscrivere un protocollo tra il datore di lavoro e l’ente di formazione o di ricerca, in cui vengano definiti tempi e modalità della formazione, che può essere svolta anche all’esterno dell’azienda, ma non deve superare il 60% dell’orario di lavoro.

Regime contributivo: le nuove precisazioni dell’INPS sui contratti di apprendistato

Per quanto riguarda il regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, le indicazioni fornite dall’INPS rimangono in linea con quelle già stabilite. In caso di trasformazione di un contratto di apprendistato di primo livello, la continuità del rapporto di lavoro viene mantenuta, ma cambia l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà applicare una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, sarà tenuto al versamento dell’aliquota di finanziamento NASpI (1,31%) e del contributo per i Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%).

Queste modifiche si applicano anche ai contratti trasformati in apprendistato di alta formazione e ricerca, ma solo per i periodi di formazione di primo livello. Se il datore di lavoro occupa meno di 10 dipendenti, sono previste ulteriori agevolazioni fiscali. Per le aziende che rientrano nelle disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS), la contribuzione sarà aumentata dalle aliquote per il finanziamento delle relative prestazioni.

Adempimenti per i datori di lavoro

Infine, per quanto riguarda la gestione dei dati contributivi, non sono previste modifiche significative rispetto alle modalità già adottate. I datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare il flusso UNIEMENS per comunicare i dettagli relativi agli apprendisti, mantenendo gli stessi procedimenti già in uso.

In conclusione, le modifiche introdotte dalla legge di dicembre 2024, unitamente alle nuove disposizioni INPS, offrono maggiore flessibilità nella gestione dei contratti di apprendistato, ampliando le opportunità di formazione per i giovani lavoratori e confermando l’importanza di un adeguato inquadramento contributivo. Queste novità rappresentano un passo importante verso un rafforzamento del sistema di formazione e occupazione giovanile in Italia.

Il messaggio dell’Istituto di Previdenza Sociale

Qui il documento completo.

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