Bonus impatriati cumulabili tra loro: i chiarimenti del Fisco
I diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia sono fruibili contemporaneamente: cosa dice il Fisco.
Non esiste alcuna previsione normativa che precluda ai lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di applicare contemporaneamente più regimi agevolativi come quello a favore degli impatriati (articolo 5 del Dlgs 209/2023) e gli incentivi per il rientro in patria dei ricercatori residenti all’estero (articolo 44, Dl n. 78/2010).
È di questo avviso l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta n. 16/2025 ha definito fattibile l’accesso alla doppia agevolazione rispondendo alla richiesta di interpello inoltrata da un contribuente.
Compatibilità degli incentivi per impatriati
Nel caso preso in esame, si parla del ritorno in Italia di un docente assunto presso un’università spagnola e successivamente dipendente in seguito al dottorato di ricerca, in procinto di rientrare in Italia e aprire la Partita IVA per svolgere anche l’attività di lavoro autonomo come medico odontoiatra.
Secondo l’AdE, il quadro normativo attuale rende possibile fruire simultaneamente di entrambe le agevolazioni previste:
Si è dell’avviso che i diversi regimi agevolativi previsti per i contribuenti che rientrano in Italia siano fruibili contemporaneamente dallo stesso soggetto, relativamente al medesimo periodo d’imposta, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalle relative disposizioni.
Come applicare la doppia agevolazione
Il nuovo regime agevolato a favore dei lavoratori impatriati, che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2024, permette di detassare al 50% (con tasse ridotte al 40% con un figlio minore) per 4 anni (più altri 3 anni se prima aveva già comprato la prima casa in Italia), il reddito complessivo del contribuente entro un limite di 600mila euro.
Questo nuovo regime non è più incompatibile (come lo era in passato con la “vecchia formula” del 2025, ormai abrogata) con l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente autonomo del 90% di docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all’estero per almeno due anni continuativi, rientrano in Italia per svolgere in Patria la propria attività, spostando la residenza fiscale.
Quindi, ad esempio, un docente universitario iscritto all’AIRE che rientra in Italia dopo alcuni anni di insegnamento all’estero, può fruire sia degli incentivi per docenti e ricercatori per l’eventuale attività universitaria svolta in patria presso un diverso ateneo sia del regime fiscale degli impatriati per l’eventuale attività libero professionale avviata una volta tornato in Italia.
Per usufruire materialmente della doppia agevolazione, le istruzioni da seguire sono quelle fornite con le circolari n. 17/2017 e n. 33/2020.