Terzo settore: possibili più registri dei volontari in presenza di pluralità di sedi operative

![CDATA[Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 809 del 20 gennaio 2025, ha aperto alla possibilità, per un ETS che disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale, di poter disporre di più di un registro dei volontari non occasionali ex art. 17, c. 1, del Codice del Terzo settore. Sebbene il registro abbia carattere unitario e, nonostante sia probabile, generalmente, il ricorso a sistemi elettronici/telematici, il Dicastero precisa che eventuali esigenze che rendano, in concreto, difficoltosa o disagevole l’unicità del supporto cartaceo potrebbero richiedere la tenuta di una “sezione separata” del medesimo registro, su un diverso supporto, tenuto presso la sede operativa di riferimento e gestito da un amministratore/associato espressamente preposto, avente la struttura e i contenuti obbligatori di cui al D.M. 6 ottobre 2021. Ciò potrà avvenire a condizione che: - l’istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall’organo di amministrazione (organo responsabile nel suo complesso della tenuta del registro dei volontari dell’ente); - siano individuate, formalizzate e adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone, con conseguente inattendibilità del dato dei volontari computati con riferimento all’ente nel suo complesso; - sia individuata espressamente la persona preposta alla tenuta (compilazione e conservazione) del registro di sede secondo le modalità previste; - le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice affinché questa possa erogare il proprio servizio garantendo tutti i soggetti assicurati; - la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione. È opportuno che, presso la sede principale dell’ente che ha istituito uno o più registri dei volontari relativi alle sedi secondarie, sia conservata, unitamente al registro principale, copia del frontespizio di ciascun registro secondario, con annotazione degli estremi di vidimazione (autorità che ha effettuato la vidimazione e data della stessa) e della data a partire dalla quale il registro secondario è divenuto operativo, da esibire nel corso dei controlli periodici da parte delle amministrazioni o dei soggetti autorizzati di cui all’art. 93 del CTS.]]

Gen 26, 2025 - 13:11
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Terzo settore: possibili più registri dei volontari in presenza di pluralità di sedi operative
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Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 809 del 20 gennaio 2025, ha aperto alla possibilità, per un ETS che disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente insistenti su un territorio regionale diverso da quello della sede principale, di poter disporre di più di un registro dei volontari non occasionali ex art. 17, c. 1, del Codice del Terzo settore.

Sebbene il registro abbia carattere unitario e, nonostante sia probabile, generalmente, il ricorso a sistemi elettronici/telematici, il Dicastero precisa che eventuali esigenze che rendano, in concreto, difficoltosa o disagevole l’unicità del supporto cartaceo potrebbero richiedere la tenuta di una “sezione separata” del medesimo registro, su un diverso supporto, tenuto presso la sede operativa di riferimento e gestito da un amministratore/associato espressamente preposto, avente la struttura e i contenuti obbligatori di cui al D.M. 6 ottobre 2021.

Ciò potrà avvenire a condizione che:

- l’istituzione del registro dei volontari tenuto presso la sede secondaria o comunque ad essa riferito sia deliberata dall’organo di amministrazione (organo responsabile nel suo complesso della tenuta del registro dei volontari dell’ente);

- siano individuate, formalizzate e adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni riferite alle medesime persone, con conseguente inattendibilità del dato dei volontari computati con riferimento all’ente nel suo complesso;

- sia individuata espressamente la persona preposta alla tenuta (compilazione e conservazione) del registro di sede secondo le modalità previste;

- le modalità di tenuta del registro di sede siano previamente rese note alla società assicuratrice affinché questa possa erogare il proprio servizio garantendo tutti i soggetti assicurati;

- la corretta tenuta del registro di sede sia oggetto di verifiche periodiche da parte dell’organo di amministrazione.

È opportuno che, presso la sede principale dell’ente che ha istituito uno o più registri dei volontari relativi alle sedi secondarie, sia conservata, unitamente al registro principale, copia del frontespizio di ciascun registro secondario, con annotazione degli estremi di vidimazione (autorità che ha effettuato la vidimazione e data della stessa) e della data a partire dalla quale il registro secondario è divenuto operativo, da esibire nel corso dei controlli periodici da parte delle amministrazioni o dei soggetti autorizzati di cui all’art. 93 del CTS.]]