Stagionali: rimangono esclusi dal contributo NASpI solo quelli del DPR 1525/1963

![CDATA[L’INPS, con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, è tornato a fornire chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 11, L. 203/2024. Allo scopo, appare opportuno ricordare che il citato art. 11 prevede che: “L'art. 21, c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2015 si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del citato D.Lgs. 81/2015”. Si tratta, dunque, di una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. La suddetta interpretazione non vale anche in riferimento all’art. 2, c. 29, lett. b), della L. 92/2012 che prevede, a regime, come unica fattispecie esonerativa dal contributo addizionale NASpI, l’ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525”. L’INPS fa presente, infatti, che l’art. 2, c. 29, lett. b), della L. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente contemplate. Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’art. 11 della L. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal DPR 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori. Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.]]

Gen 26, 2025 - 13:11
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Stagionali: rimangono esclusi dal contributo NASpI solo quelli del DPR 1525/1963
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L’INPS, con il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, è tornato a fornire chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali, alla luce della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 11, L. 203/2024.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che il citato art. 11 prevede che: “L'art. 21, c. 2, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2015 si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'art. 51 del citato D.Lgs. 81/2015”.

Si tratta, dunque, di una norma di interpretazione autentica relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 21, c. 2, del D.Lgs. 81/2015, il quale prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

La suddetta interpretazione non vale anche in riferimento all’art. 2, c. 29, lett. b), della L. 92/2012 che prevede, a regime, come unica fattispecie esonerativa dal contributo addizionale NASpI, l’ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525”.

L’INPS fa presente, infatti, che l’art. 2, c. 29, lett. b), della L. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente contemplate.

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’art. 11 della L. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal DPR 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.

Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.]]