Superbonus: sconto in fattura anche se cambia l’impresa
Con CILAS entro novembre 2022 e spese entro marzo 2024, è possibile ottenere lo sconto in fattura sul Superbonus anche se cambia l'impresa esecutrice.
Per l’accesso alle vecchie opzioni alternative al Superbonus in condominio (sconto in fattura o cessione del credito) nei pochi casi ancora rimasti, la legge richiede una CILAS presentata entro il 17 febbraio 2023 ed una quota di spese documentate per interventi edili entro sostenute entro marzo 2024. Ma cosa succede se a metà lavori cambia l’impresa esecutrice?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, purché la CILAS sia stata presentata nei termini previsti e siano state sostenute spese documentate entro la data stabilita, il cambio dell’impresa non preclude la fruizione dello sconto in fattura.
Superbonus in condominio con cambio ditta
I contribuenti possono procedere con la sostituzione dell’impresa esecutrice dei lavori in condominio agevolati con il Superbonus senza perdere il diritto alle relative agevolazioni fiscali, a condizione che vengano rispettati gli adempimenti e le tempistiche previste dalla normativa.
L’Agenzia delle Entrate ha infatti confermato che, in presenza di una CILAS presentata entro i termini e con spese sostenute entro le date stabilite, è possibile continuare a beneficiare anche dello sconto in fattura, sebbene applicato da una differente ditta.
Sconto in fattura da nuova impresa esecutrice
Se il condominio vanta tutti i requisiti per accedere all’opzione di sconto in fattura alternativo al credito o alla detrazione fiscale, anche la nuova ditta che interviene nell’ambito di un progetto di Superbonus può emettere fattura applicando lo sconto del 70%, come previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio.
Questo, perché si configura il caso di una mera variante in corso d’opera al progetto edilizio originario (articolo 119, comma 13-quinquies, Dl Rilancio). L’amministratore del condominio può dunque correttamente effettuare un bonifico parlante per il pagamento della sola quota restante del 30%.
Inoltre, anche se intervengono variazioni al titolo abilitativo dopo il 30 marzo 2024, ciò non preclude l’accesso alle agevolazioni posto che la CILAS originale era stata presentata entro i termini di legge.
Le casistiche possibili sono elencate nella risposta n. 15 del 28 gennaio 2024, fornita a seguito di specifico interpello.