Liquidazione controllata e principio solidaristico: il provvedimento del Tribunale di Brindisi.

Nota a Trib. Brindisi, Sez. proc. conc., 14 gennaio 2025. Massima redazionale Sotto il profilo sistematico, non possono sottacersi “le inevitabili implicazioni interpretative” della cornice costituzionale che fa da sfondo al microsistema della composizione della crisi, “irradiandolo” e conferendogli una peculiare forza interpretativa che taluna dottrina ha declinato in termini di efficacia passiva rafforzata; carattere […]

Feb 3, 2025 - 22:57
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Liquidazione controllata e principio solidaristico: il provvedimento del Tribunale di Brindisi.

Nota a Trib. Brindisi, Sez. proc. conc., 14 gennaio 2025.

Massima redazionale

Sotto il profilo sistematico, non possono sottacersi “le inevitabili implicazioni interpretative” della cornice costituzionale che fa da sfondo al microsistema della composizione della crisi, “irradiandolo” e conferendogli una peculiare forza interpretativa che taluna dottrina ha declinato in termini di efficacia passiva rafforzata; carattere che, come noto, deve riconoscersi a ogni normativa di attuazione di norme o anche solo principi costituzionali.

Più nello specifico, a venire in rilievo sono i principi solidaristico e personalistico che trovano fondamento nell’art. 2 Cost., quale clausola generale e fattispecie «aperta» e come tale idonea a consentire la recezione da parte dell’ordinamento e la giuridicizzazione delle istanze, di per sé mutevoli e cangianti del corpo sociale. E ciò non solo ai fini risarcitori, come denota il lungo e travagliato percorso del danno non patrimoniale, ma anche in relazione ai diversi apparati rimediali che vengono approntati, di volta in volta, dal legislatore anche speciale.

Invero, la “Persona” – la cui giustiziabilità deve riconoscersi a prescindere dalla circostanza che chi aneli a una tutela di tipo processuale (o procedimentale) rivesta lo status di cittadino – costituisce il presupposto della costruzione costituzionale e, al contempo, fine cui la stessa deve tendere e come tale concorre a delineare quel nucleo rigido e essenziale, che deve ritenersi indisponibile da parte del legislatore ordinario, così come della stessa maggioranza di governo.

 

Come più volte evidenziato dalla Corte Costituzionale, la “Persona” deve essere considerata, innovativamente rispetto al passato, “non in modo isolato e astratto”, ma “nella sua connessione con la prassi dei rapporti interpersonali e comunitari” e, dunque, quale soggetto relazionale che ha bisogno per realizzarsi di idonee condizioni non solo famigliari ma anche sociali e economiche, in ciò essendo evidente lo scarto rispetto al passato ove si consideri che la tradizione liberale conosceva una dimensione meramente individualista, fondata sul paradigma dell’individuo quale “soggetto di volontà”, libero e capace di autodeterminarsi con riguardo alla propria sfera giuridica, creando “rapporti giuridici per mezzo delle proprie volizioni”; laddove lo statalismo ha tramutato l’individuo in mero organo servente alle finalità della comunità statale.

Al contempo, per quanto concerne il diverso, ma correlato principio solidaristico, come evidenziato da autorevoli Autori, lo stesso può essere declinato secondo due distinti modelli operativi: 

1.la “solidarietà di tipo correttivo”, che si serve di strumenti quali la buona fede oggettiva per incidere, invalidandolo, su un determinato vincolo contrattuale (si pensi alle nullità di protezione di cui alla disciplina comunitaria consumeristica e in materia antitrust) oppure per integrare il regolamento contrattuale in virtù del meccanismo di eterointegrazione contrattuale, discendente dal combinato disposto degli artt. 1375 e 1175 c.c.;

2.la “solidarietà” in chiave dinamica o proattiva che è fondamento degli strumenti normativi di riequilibrio sociale e economico, nel quale si inserisce anche la disciplina della microcomposizione che legittima un sacrifico del diritto all’integrale soddisfazione dei crediti – peraltro, anch’esso dotato di rilievo giuridico sovranazionale in virtù della concezione ampia che la CEDU adotta in materia di proprietà, ricomprendendovi i crediti – e ciò ogniqualvolta questo sia necessario per preservare un soggetto debole, indebitato in modo irresolubile.

Tutto ciò premesso, in una prospettiva di lettura, fondata sulla c.d. analisi economica del diritto, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto riversare il peso economico, correlato all’esposizione debitoria del sovraindebitato, sul ceto creditorio nel suo complesso, tramutandolo in un costo che tal ultimo é chiamato ad affrontare.

Di tale duplice principio (personalistico e solidaristico) si riconosce, oramai – anche da parte del Giudice delle Leggi – la valenza immediatamente precettiva e la sua applicabilità, non solo nei rapporti verticali fra Stato (e, in genere, le istituzioni) e il cittadino, bensì nei rapporti di diritto comune, fra privati, venendo a costituire non più solo, in via esclusiva, parametro per il giudizio di costituzionalità delle norme primarie, ma regola direttamente operante nei rapporti orizzontali oltre che parametro indefettibile nell’esegesi delle norme di diritto sostanziale e processuale.

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