Factoring e usura: qual è il criterio da applicare per la verifica del Tasso Soglia?

“Il criterio, dunque, destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla inclusione degli oneri imposti al cedente , ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, è rinvenibile dall’esame del concreto collegamento tra l’imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sìcchè, ogni qualvolta un […] L'articolo Factoring e usura: qual è il criterio da applicare per la verifica del Tasso Soglia? proviene da Iusletter.

Gen 26, 2025 - 13:09
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Factoring e usura: qual è il criterio da applicare per la verifica del Tasso Soglia?

Il criterio, dunque, destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla inclusione degli oneri imposti al cedente , ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell’eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, è rinvenibile dall’esame del concreto collegamento tra l’imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sìcchè, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell’eventuale superamento complessivo del tasso-soglia rilevante ai fini dell’usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l’imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica”.

È quanto deciso dal Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 10605/2024 del 9 dicembre 2024, le cui conclusioni rappresentano la coda di un percorso logico-argomentativo che muove le premesse dalle seguenti considerazioni:

  • il ‘factoring’ è un contratto atipico complesso, in base al quale un’impresa (c.d. ‘factor’) si obbliga ad acquistare pro soluto o pro solvendo, per un periodo di tempo determinato e rinnovabile salvo preavviso, tutti o una parte dei crediti presenti o futuri di un imprenditore;
  • il factor paga all’imprenditore i crediti ceduti secondo il loro importo nominale, decurtato di una commissione che rappresenta il corrispettivo dell’attività da esso prestata, oppure gli concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso spettano al factor , oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate.

Ne consegue che, la cessione dei crediti è la causa del contratto, alla quale possono accedere, in alcune eventuali varianti, anche ragioni diverse dalla mera cessione, come ad esempio la funzione di finanziamento.

Per questa ragione, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10004/2003), è solo con riferimento a tale funzione che si pone la questione del controllo circa il superamento del tasso soglia anti-usura, mentre tutto ciò che resta esterno non può essere soggetto ad altro che al potere dispositivo delle parti.

In conclusione, al fine di verificare l’eventuale superamento del tasso-soglia usura in un contratto di factoring, devono essere computate nel TEG i soli oneri che presentano un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento, esulando pertanto gli oneri che le parti abbiano pattuito per servizi diversi da quello di finanziamento (cfr. Cass n. 3025/2022 e Cass. 32538/2023), come le commissioni denominate “factoring”, “plus-factoring” e “plafond pro-solvendo”, che integrano invece il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti.

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