Esterometro e contabilità semplificata per cassa virtuale: il Fisco detta le nuove regole

Agenzia Entrate: nuove indicazioni per la gestione delle fatture in contabilità semplificata per cassa virtuale delle imprese minori e per l'esterometro.

Feb 6, 2025 - 10:40
 0
Esterometro e contabilità semplificata per cassa virtuale: il Fisco detta le nuove regole

Nel corso dell’incontro del 5 febbraio con la stampa specializzata (Telefisco), l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito al regime di cassa virtuale delle imprese minori e all’esterometro per operazioni con fornitori UE.

Le nuove indicazioni sono giunte a sorpresa, soprattutto per quanto riguarda il primo caso, rivoluzionando la prospettiva d’uso di questo regime fiscale adottato da molte piccole e medie imprese italiane per la determinazione del reddito imponibile.

Vediamo tutto.

Come funziona il regime di cassa virtuale

La contabilità semplificata per cassa virtuale è un regime fiscale introdotto dall’articolo 18, comma 5, del DPR n. 600/1973 e integrato dall’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 232/2016, il regime di cassa virtuale consente alle imprese minori in contabilità semplificata di determinare il reddito imponibile basandosi sulle registrazioni IVA. Di regola, questo meccanismo mira a semplificare la gestione contabile, evitando la necessità di monitorare i flussi finanziari reali.

In pratica, i ricavi e i costi si considerano rispettivamente percepiti e sostenuti alla data di registrazione delle fatture, indipendentemente dal momento effettivo dell’incasso o del pagamento. Ad esempio, le fatture emesse a dicembre concorreranno alla liquidazione IVA del mese ma da quello reddituale potranno scalare al nuovo anno d’imposta se la registrazione avviene entro il 15 gennaio. Almeno fino ad oggi si è applicato così tale regime.

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ebbene, nel corso dell’evento stampa del 5 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una differente interpretazione della norma come finora applicata, fornendo chiarimenti riguardanti proprio sulla gestione delle fatture emesse a fine anno nel contesto del regime di cassa virtuale. In particolare, è stato sottolineato che le fatture emesse e registrate entro il 31 dicembre concorrono alla formazione del reddito dell’anno in cui sono state registrate, anche se l’incasso avviene nell’anno successivo.

Questo nuovo principio si applica sia ai ricavi che ai costi, influenzando la determinazione del reddito imponibile e la relativa tassazione.

Cosa cambia per le imprese?

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate rivoluzionano la contabilità delle imprese, chiamate ora a prestare particolare attenzione alla tempistica delle registrazioni, soprattutto in prossimità della chiusura dell’esercizio fiscale. Di fatto, la nuova gestione delle registrazioni così come è stato indicato ora dal Fisco influenzerà le modalità di calcolo del reddito imponibile e, di conseguenza, l’importo delle imposte dovute.

Esterometro e fatture da fornitori UE

Durante l’evento Telefisco 2025 del 5 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti specifici anche in tema di esterometro, sottolineando che, per le operazioni passive con soggetti comunitari, ai fini dell’invio dei dati, è determinante la data di ricezione della fattura dal fornitore UE.

La trasmissione dei dati deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricezione del documento, senza fare riferimento alla data di registrazione per la liquidazione dell’IVA.

Per quanto concerne l’annotazione delle fatture elettroniche nei registri IVA, non sono emersi invece nuovi chiarimenti. Pertanto, restano valide le regole già in vigore. In particolare, le fatture emesse devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento al mese di effettuazione. Le fatture ricevute, invece, devono essere annotate nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si intende esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.