Contributi INPS per i dipendenti: minimali e massimali 2025
Nuovi valori per il minimale di retribuzione giornaliera, i massimali contributivi e le soglie per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
L’INPS ha pubblicato la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, con la quale comunica i nuovi importi relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale per il 2025.
I valori aggiornati riguardano i minimali di retribuzione giornaliera, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi e altri parametri necessari al calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, sia nel settore privato che pubblico.
Minimali di retribuzione giornaliera
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore ai valori minimi stabiliti dalla legge.
Parametro | Importo 2025 |
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Trattamento minimo mensile di pensione (FPLD) | 603,40 € |
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) | 57,32 € |
Questi valori costituiscono la base minima imponibile per il calcolo della contribuzione obbligatoria dovuta dai datori di lavoro.
Massimale base contributiva e pensionabile
Il massimale contributivo per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995 è stato aggiornato per il 2025.
Parametro | Importo 2025 |
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Massimale annuo della base contributiva e pensionabile | 120.607,00 € |
Per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996, non si applica alcun massimale contributivo.
Limiti per accredito contributi obbligatori e figurativi
L’INPS ha aggiornato anche i limiti minimi di retribuzione per l’accredito dei contributi, che corrispondono al 40% del trattamento minimo mensile di pensione.
Parametro | Importo 2025 |
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Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%) | 241,36 € |
Limite annuale per l’accredito dei contributi | 12.551,00 € |
Per i lavoratori autonomi e per particolari categorie soggette a retribuzioni convenzionali, l’accredito avviene in base a valori specifici stabiliti annualmente.
Quota di retribuzione con aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista dall’art. 3-ter del D.L. 384/1992, si applica alla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Parametro | Importo 2025 |
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Prima fascia di retribuzione pensionabile annua | 55.448,00 € |
Importo mensilizzato per applicazione dell’1% | 4.621,00 € |
Questa aliquota è a carico del lavoratore e si applica solo se il regime previdenziale prevede un contributo a carico del lavoratore inferiore al 10%.
Retribuzioni convenzionali settore marittimo e pesca
Per i lavoratori della pesca e per gli equipaggi delle navi da pesca, si applicano retribuzioni convenzionali specifiche:
Categoria | Importo 2025 |
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Retribuzione giornaliera minima per i lavoratori marittimi | 31,85 € |
Retribuzione convenzionale mensile per i pescatori in cooperativa | 796,00 € |
Questi importi servono come base per il calcolo della contribuzione previdenziale.
Datori di lavoro gestione pubblica: massimale contributivo
Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché per i direttori scientifici degli IRCCS, si applica un massimale contributivo specifico.
Parametro | Importo 2025 |
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Massimale contributivo per dirigenti sanitari | 219.847,00 € |
Questo valore determina il tetto massimo oltre il quale non è più dovuta contribuzione previdenziale.
Rivalutazione prestazioni di maternità
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è stato adeguato per il 2025:
Parametro | Importo 2025 |
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Indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato | 2.508,04 € |
I datori di lavoro che anticipano l’indennità devono seguire le procedure di conguaglio con l’INPS.
Regolarizzazione contributi di gennaio 2025
I datori di lavoro che hanno calcolato e versato i contributi di gennaio 2025 utilizzando i vecchi valori contributivi, possono regolarizzare gli importi entro il 16 aprile 2025, senza incorrere in sanzioni o interessi.
Tutti i dettagli nella Circolare n.26 del 30 gennaio e nei relativi allegati.