Chi sono i soggetti non residenti Schumacher?
Il termine “non residenti Schumacher“ fa riferimento ai contribuenti che, pur risiedendo formalmente all’estero, mantengono legami economici e personali significativi con l’Italia. La denominazione trae origine dal caso del pilota Michael Schumacher, che trasferì la sua residenza fiscale in Svizzera, ma venne contestato dalle autorità fiscali tedesche. Requisiti Il regime dei “non residenti Schumacher” è […] L'articolo Chi sono i soggetti non residenti Schumacher? proviene da Fiscomania.
Il termine “non residenti Schumacher“ fa riferimento ai contribuenti che, pur risiedendo formalmente all’estero, mantengono legami economici e personali significativi con l’Italia. La denominazione trae origine dal caso del pilota Michael Schumacher, che trasferì la sua residenza fiscale in Svizzera, ma venne contestato dalle autorità fiscali tedesche.
Requisiti
Il regime dei “non residenti Schumacher” è una deroga specifica alla normativa fiscale standard per i soggetti non residenti. I soggetti non residenti, ma che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia, possono beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni fiscali previste per i residenti, a patto che non godano di agevolazioni fiscali analoghe nello stato di residenza.
L’art. 7 della Legge n. 161/14 (Legge Europea bis 2013) ha introdotto il comma 3-bis all’art. 24 del DPR n. 917/86. Questa norma ha esteso le medesime detrazioni e deduzioni previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur residenti fiscalmente in un altro Stato che garantisce adeguato scambio di informazioni, producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia.
Residenza in paese white list
Per rientrare nella categoria fiscale dei “non residenti Schumacher” questi contribuenti devono essere non fiscalmente residenti nel territorio italiano, purché stabiliti in Paesi che assicurino un adeguato scambio di informazioni (cd Paesi “white list“), ed anche:
- Produrre nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto nel periodo di imposta considerato, e
- Non devono godere (contemporaneamente) di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato estero di residenza fiscale.
Il regime interessa anche i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, i quali possono farsi riconoscere dal sostituto d’imposta italiano gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti. Al verificarsi di queste condizioni tali soggetti hanno la possibilità di godere delle deduzioni e detrazioni fiscali in forma completa, analogamente a quanto previsto per i soggetti residenti (articolo 24, comma 3-bis, del TUIR).
Detrazioni IRPEF negate per i contribuenti non residenti
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPR n. 917/86 (TUIR), le persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia sono soggette all’IRPEF ed il relativo reddito imponibile è formato soltanto dai redditi prodotti dello stato (tassazione nello Stato della fonte) secondo i criteri individuati dall’art. 23 del TUIR.
Per i soggetti non residenti (ex art. 24 del TUIR) l’IRPEF si applica sul reddito complessivo, costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente. Il comma 3 dell’art. 24 specifica poi che le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non vi rientrano le detrazioni per carichi di famiglia. Ne consegue che il contribuente non residente in Italia non può̀ usufruire di questa forma di detrazione dal reddito.
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Se ti rendi conto di rientrare nella categoria dei non residenti Schumacher per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia sei chiamato ad attestare attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In particolare, l’art. 2 del D.M. 21.09.2015 disciplina le modalità di comunicazione dell’agevolazione in questione all’eventuale sostituto d’imposta. A tal fine, per fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, si deve attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i seguenti aspetti:
- Lo stato di residenza fiscale;
- Di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili;
- Il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione ex art. 12 del TUIR;
- Che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
- Di non godere nel Paese di residenza, o in altro Paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
A quel punto è possibile fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.
Assegno unico per i figli
La disciplina del non residenti schumacker non è ancora stata armonizzata con l’assegno unico ed universale per i figli. Infatti, se da una parte l’abolizione delle detrazioni per figli a carico e dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) non comporta particolare nocumento per i residenti in Italia che in sostituzione si vedranno riconoscere l’assegno unico universale, dall’altra parte invece vi sono conseguenze pesanti per i gli italiani residenti all’estero ai quali non può essere riconosciuto l’assegno unico per i figli, in quanto presupposto indispensabile è la residenza o il domicilio in Italia. Sul punto auspichiamo che possano essere prese delle modifiche da parte del nostro legislatore.
Deduzione dei contributi INPS
I soggetti non residenti fiscalmente in Italia hanno la possibilità di dedurre i contributi previdenziali versati facoltativamente all’ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (INPS) solo a condizione che rientrino nella categoria dei c.d. “non residenti Schumacher”. Questo è quanto precisato con la risposta ad interpello n. 148 del 26 maggio 2020. I contribuenti non residenti rientranti in questa categoria possono dedurre i contributi previdenziali versati alla forma di previdenza obbligatoria versata in Italia.
La regola generale è quella dell’art. 24 comma 2 del TUIR che considera deducibili dal reddito solo gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 del precedente art. 10. Poiché tale elencazione è da ritenersi tassativa, non possono essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR, vale a dire i “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Tuttavia, il comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR rende applicabili i medesimi oneri deducibili previsti per i residenti [e quindi anche la lettera e), comma 1, dell’articolo 10 in esame] a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano che soddisfano i requisiti dei “non residenti Shumacher“. Quindi, ai fini della determinazione del reddito prodotto in Italia, i contributi previdenziali versati nel nostro Paese da un soggetto residente all’estero non possono quindi trovare riconoscimento fiscale. Questo, a meno che si rientri nell’eccezione prevista dal comma 3-bis dell’art. 24 del TUIR, in relazione ai c.d. “non residenti Schumacher”.
Tabella riassuntiva
I controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria
I “non residenti” devono conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta, la seguente documentazione:
- Copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia. Deve trattarsi di dichiarazioni dei redditi nei quali il contribuente si è dichiarato fiscalmente residente nel Paese;
- Certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite all’estero;
- Copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.
L’obiettivo è quelli di dimostrare la propria residenza fiscale estera e l’impossibilità di fruire in questo Stato degli oneri deducibili o detraibili ivi previsti.
Per approfondire: Redditi dei non residenti: guida alla tassazione.
Conclusioni
- Riconoscimento delle detrazioni: Il regime dei non residenti Schumacker è una significativa deroga alla normativa fiscale italiana standard per i non residenti. Offre la possibilità ai soggetti non residenti, che producono la maggior parte del loro reddito in Italia, di beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni fiscali previste per i residenti, come le detrazioni per carichi di famiglia.
- Requisiti: Per rientrare in questo regime, è necessario che il contribuente non residente produca almeno il 75% del proprio reddito in Italia e non goda di agevolazioni fiscali analoghe nel proprio paese di residenza. Inoltre, deve risiedere in un paese UE o SEE che consente uno scambio di informazioni adeguato con l’Italia.
- Procedura: L’accesso a questo regime richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il soddisfacimento dei requisiti. Questa procedura assicura che solo coloro che soddisfano pienamente i criteri possano beneficiare delle agevolazioni fiscali.
- Impatto e considerazioni: Il regime dei non residenti Schumacker rappresenta un passo importante verso il riconoscimento della mobilità lavorativa e della residenza fiscale nell’ambito dell’Unione Europea. Tuttavia, la sua applicazione è limitata a specifici casi e richiede un’attenta valutazione da parte dei contribuenti interessati.
- Consigli: È importante per i contribuenti potenzialmente interessati consultare un esperto fiscale per comprendere appieno i requisiti e le implicazioni di questo regime, e per assicurarsi di ottemperare correttamente a tutte le procedure necessarie.
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