Autovelox omologati ma approvati, nuove linee guida dall’Avvocatura di Stato

Il ministero dell’Interno ha diramato a tutti i Prefetti il parere espresso dall’Avvocatura di Stato sugli autovelox: aumenta solo la confusione L'articolo Autovelox omologati ma approvati, nuove linee guida dall’Avvocatura di Stato proviene da newsauto.it.

Gen 28, 2025 - 12:52
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Autovelox omologati ma approvati, nuove linee guida dall’Avvocatura di Stato
Autovelox omologati ed approvati nel nuovo Codice della Strada

Le multe da autovelox approvati ma non omologati sono lecite? Oggi come ieri, nessuno ha la risposta. Neppure dopo che – con nota del 23 gennaio 2025, numero 995 – il Ministero dell’Interno ha diramato a tutti i Prefetti il parere espresso dall’Avvocatura di Stato sui rilevatori. Anzi, aumenta solo la confusione, a nostro giudizio. E crescerà il numero di ricorsi degli automobilisti contro i verbali, prevediamo. Tutto ruota attorno a omologazione e approvazione.

Cosa dice il Codice della Strada

Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento: articolo 142 del Codice della Strada, al comma 6. Morale: i dispositivi devono essere omologati. Non basta che siano approvati.

Cosa dice l’Avvocatura di Stato

L’Avvocatura di Stato richiama tre recenti pronunce della Cassazione: 10505/2024 del 18 aprile; 20492/2024 del 24 luglio; 20913/2024 del 26 luglio. I giudici stabiliscono che omologazione e approvazione non sono equiparabili. L’omologazione rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox. Come fissa l’articolo 142 del Codice della Strada.

Omologazione impossibile, per adesso

Problema: affinché gli autovelox siano omologati, serve una procedura di omologazione. Che non esiste, in quanto non c’è il decreto di omologazione. Ecco perché la pubblica amministrazione preme per equiparare approvazione e omologazione: così, i Comuni possono continuare a dare multe con gli autovelox, per migliorare la sicurezza stradale (non per fare cassa, accusa sempre respinta).

L’Omologazione dell’autovelox

L’omologazione consiste in una procedura amministrativa (come l’approvazione) e tecnica. Per garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico: cioè per dare le multe solo a chi va troppo veloce.

Linee guida di difesa dell’Avvocatura di Stato

L’Avvocatura dello Stato prospetta l’identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione sia dell’approvazione. Entrambi i procedimenti sono finalizzati a verificare che l’apparecchio sia utile allo scopo e sia conforme alle esigenze di misurazione e di accertamento. Riguardano il prototipo dei dispositivi e non il singolo dispositivo prodotto autorità amministrativa. Suggerisce alla pubblica amministrazione il modo per difendersi contro i ricorsi degli automobilisti per mancata omologazione. 

L’ammissione dell’Avvocatura, ma il caos resta

L’Avvocatura conclude: un ricorso per Cassazione volto a censurare il recente indirizzo giurisprudenziale “si esporrebbe a un’elevata alea di inammissibilità o, quantomeno, di infondatezza”. Tradotto dal burocratese: serve fortuna per vincere la “causa” contro gli automobilisti, perché la Cassazione è dalla loro parte, sostenendo che serve l’omologazione. Con il nuovo Codice della Strada, non c’è nessuna modifica essenziale e decisiva. Il caos omologazione resta. Non si equipara l’approvazione ministeriale all’omologazione, non si supera l’orientamento della Cassazione. Lo ammette la stessa Avvocatura.

Autovelox omologati ed approvati
Anche dopo il parere dell’Avvocatura, multe autovelox a forte rischio annullamento

Violazione limiti di velocità, la novità col nuovo Codice della Strada 2025

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. Se la violazione è commessa all’interno del centro abitato e per almeno due volte nell’arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. .

Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6 -bis , di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 198-bis.

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