La Banca (attrice in monitorio) è onerata dalla produzione degli scalari: la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Nota a App. Napoli, Sez. III, 29 gennaio 2025, n. 406. Massima redazionale Nel caso di specie, la CTU incaricata è stata costretta a rimettere gli atti alla Corte territoriale, rilevando l’assenza degli estratti scalari. La Banca appellata, sebbene sollecitata dalla CTU, non ha esibito detta documentazione e tanto non può non avere, ad avviso […]

Gen 31, 2025 - 00:41
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La Banca (attrice in monitorio) è onerata dalla produzione degli scalari: la sentenza della Corte d’Appello di Napoli.

Nota a App. Napoli, Sez. III, 29 gennaio 2025, n. 406.

Massima redazionale

Nel caso di specie, la CTU incaricata è stata costretta a rimettere gli atti alla Corte territoriale, rilevando l’assenza degli estratti scalari. La Banca appellata, sebbene sollecitata dalla CTU, non ha esibito detta documentazione e tanto non può non avere, ad avviso del Collegio, ricadute negative sulla domanda avanzata in monitorio dall’Istituto di credito.

È ben noto che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere probatorio ricade sull’istante in monitorio, attore in senso sostanziale. È altrettanto noto che, in applicazione di siffatto principio, la Banca, che agisce per il pagamento del saldo di C/C, è onerata della produzione contrattuale e degli estratti conto integrali, attestanti l’evoluzione del rapporto nel corso della sua intera durata.

Ciò premesso, il Collegio napoletano rammenta come l’estratto conto sia un documento sostanzialmente standardizzato, poiché indica i soggetti interessati (ossia la Banca ed il correntista), la natura del rapporto, il numero e la data del conto corrente, la descrizione dei movimenti ed il saldo. Del pari, il riassunto scalare (o estratto conto scalare) contiene il saldo per valuta e non sempre è un documento standardizzato; esso può contenere o meno i tassi di interesse e le linee di affidamento (di cassa o autoliquidante). Il dettaglio delle competenze di chiusura periodica è un documento standardizzato, poiché riassume gli interessi, le spese, le commissioni e le eventuali ritenute sugli interessi attivi. 8.3. Queste informazioni consentono di individuare due possibili diversi scenari: il primo scenario si caratterizza da una documentazione depositata completa, mentre il secondo è caratterizzato da carenza documentale:

  • nel primo caso, la documentazione completa (estratti conto, scalari e dettaglio delle competenze di chiusura) consente al C.T.U. di esaminare tutte le possibili richieste prescritte dal quesito, ovvero: gg. valuta, le commissioni e gli oneri, il ricalcolo degli interessi (sia attivi che passivi), l’indebito anatocismo degli interessi, l’accertamento del superamento della soglia usuraria (per le modifiche in peius) e la verifica della prescrizione. Tutto questo sia con il “metodo analitico” sia con il “metodo sintetico”;
  • nel secondo caso, invece, la carenza documentale risulterà senz’altro pregiudizievole delle verifiche peritali (delle quali occorre ricordare la natura percipiente) a seconda della documentazione allegata. In particolare, in presenza – come nel caso di specie – dei soli estratti conto, il CTU potrà, senz’altro, verificare i gg. valuta, elidere l’addebito degli oneri delle commissioni evidenziati negli estratti conto, analizzare gli effetti della prescrizione ed applicare il “metodo analitico”.

Tuttavia, in assenza degli scalari, non gli sarà consentito elidere l’addebito degli oneri delle commissioni nelle liquidazioni periodiche ed effettuare il ricalcolo degli interessi attivi e passivi; e, per quanto di rilevanza nella fattispecie de qua, non è eliminabile l’indebito anatocismo, oltre a non essere accertabile la soglia di usura dovuta alle modifiche in peius (questo perché la verifica richiede il dettaglio delle competenze). Infine, non è applicabile il “metodo sintetico”.

Dichiarata, dunque, la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione infrannuale ed alla c.m.s., sarebbe stato interesse e, soprattutto, onere della Banca opposta, quale attrice in senso sostanziale, fornire riscontro probatorio delle proprie pretese, mettendo nelle condizioni il CTU di eseguire il vaglio demandatogli dalla Corte. In difetto di simile accertamento, il decreto ingiuntivo opposto non può che essere revocato nei confronti degli odierni appellanti.

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