Italia – Libia: la convenzione contro le doppie imposizioni
![CDATA[Sulla GU n. 19/2025 è sta pubblicata la Legge 16 gennaio 2025 n.2 che ratifica e rende esecutiva la convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Libia. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. Le imposte attuali italiane cui si applica la Convenzione sono in particolare: l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. La convenzione identifica come residente di uno Stato contraente, ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. Inoltre, nel concetto di stabile organizzazione, intesa questa come una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, ricadono anche: la sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, ma anche una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. Mentre, un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi. Invece, non sussiste una stabile organizzazione se si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa oppure se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna. Inoltre, non si è in presenza di una stabile organizzazione se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa oppure se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa. L’esclusione opera anche se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario o se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui sopra, purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. Secondo la convenzione un’impresa non ha una stabile organizzazione in uno Stato per il solo fatto che in detto Stato esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Infine, non è motivo sufficiente a ritenere che si è di fronte ad una stabile organizzazione neppure il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no).]]
Sulla GU n. 19/2025 è sta pubblicata la Legge 16 gennaio 2025 n.2 che ratifica e rende esecutiva la convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Libia.
La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Le imposte attuali italiane cui si applica la Convenzione sono in particolare: l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
La convenzione identifica come residente di uno Stato contraente, ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
Inoltre, nel concetto di stabile organizzazione, intesa questa come una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, ricadono anche: la sede di direzione, una succursale, un ufficio, un’officina, un laboratorio, ma anche una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
Mentre, un cantiere di costruzione o di installazione costituisce stabile organizzazione solo se la sua durata oltrepassa tre mesi.
Invece, non sussiste una stabile organizzazione se si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa oppure se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna.
Inoltre, non si è in presenza di una stabile organizzazione se i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa oppure se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa.
L’esclusione opera anche se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l’impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario o se una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui sopra, purché l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
Secondo la convenzione un’impresa non ha una stabile organizzazione in uno Stato per il solo fatto che in detto Stato esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
Infine, non è motivo sufficiente a ritenere che si è di fronte ad una stabile organizzazione neppure il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no).]]