Imposta di registro 2025: tutte le novità introdotte dalla riforma fiscale

Dall’autoliquidazione alla tassazione delle cessioni d’azienda, fino ai contratti preliminari: le nuove regole introdotte dal Dlgs n. 139/2024.

Feb 5, 2025 - 12:32
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Imposta di registro 2025: tutte le novità introdotte dalla riforma fiscale

La riforma fiscale ha apportato significative modifiche alla tassazione degli atti soggetti all’imposta di registro, regolata dal Dpr n. 131/1986 (Tur). Le principali novità introdotte dal Dlgs n. 139/2024 riguardano l’estensione del principio di autoliquidazione dell’imposta, la ridefinizione della classificazione dell’imposta di registro, nonché aggiornamenti in tema di cessioni d’azienda, divisioni, contratti preliminari e cessione di diritti edificatori.

La riforma punta a una maggiore certezza del diritto, semplificando le procedure e allineando la normativa all’evoluzione della prassi tributaria.

Autoliquidazione dell’imposta di registro

Il decreto ha ampliato il principio di autoliquidazione dell’imposta di registro, che in precedenza era limitato ai contratti di locazione e agli atti registrati in via telematica. Con la modifica dell’articolo 41 del Tur, l’autoliquidazione diventa la modalità generale di pagamento dell’imposta, salvo eccezioni specifiche relative agli atti giudiziari, inclusi quelli registrati a debito.

Per garantire il corretto versamento dell’imposta, è stato introdotto il comma 2-bis dell’articolo 41, che prevede controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle autoliquidazioni effettuate dai contribuenti. Se emerge un’imposta dovuta superiore a quella versata, l’Ufficio notificherà un avviso di liquidazione, applicando anche interessi di mora e sanzioni. Tuttavia, se il pagamento avviene entro 60 giorni, la sanzione viene ridotta a un terzo.

L’autoliquidazione è estesa anche ai casi di avveramento della condizione sospensiva (articolo 19 Tur).

Nuova classificazione dell’imposta di registro

L’articolo 42 del Tur ridefinisce le categorie dell’imposta di registro, distinguendo tra:

  • imposta principale: applicata al momento della registrazione o richiesta per correggere errori di autoliquidazione;
  • imposta suppletiva: applicata per rettificare dichiarazioni o integrazioni successive;
  • imposta complementare: dovuta per atti soggetti a una maggiore imposizione in seguito a verifiche.

Per le denunce di avveramento della condizione sospensiva, l’imposta viene ora qualificata come principale, ma i pubblici ufficiali restano esonerati da responsabilità (articolo 57, comma 2, Tur).

Tassazione delle cessioni d’azienda

La modifica dell’articolo 23 del Tur conferma il principio secondo cui i singoli beni che compongono un’azienda sono tassati con l’aliquota prevista per i trasferimenti di beni dello stesso tipo, a condizione che siano indicati corrispettivi distinti.

La novità principale riguarda il metodo di ripartizione del corrispettivo tra i beni aziendali, che ora deve essere riportato nell’atto o nei suoi allegati.

Tale ripartizione è soggetta al controllo dell’Agenzia delle Entrate (articolo 51 Tur). Inoltre, ai crediti aziendali si applica l’aliquota dello 0,5%, come per le ordinarie cessioni di credito.

Divisioni e collazione ereditaria

Per le divisioni ereditarie, la nuova normativa stabilisce che, nella determinazione della massa comune, devono essere considerati anche i beni donati in vita dal defunto ai soggetti obbligati alla collazione ereditaria (articoli 737 e seguenti del Codice Civile).

Questa disposizione recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 2588/2023).

Tuttavia, tali beni non sono soggetti a imposta di registro in sede di divisione.

Rendite vitalizie e usufrutto

L’articolo 46 del Tur è stato modificato per stabilizzare il saggio legale di interesse utilizzato per il calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie e dell’usufrutto. Tale tasso non può essere inferiore al 2,5%, evitando distorsioni dovute alle oscillazioni dei tassi di interesse legali.

Cessione di diritti edificatori

L’articolo 9 della Tariffa, parte prima, del Tur chiarisce che l’aliquota del 3% per le prestazioni a contenuto patrimoniale si applica anche alla cessione di diritti edificatori (es. cessione di cubatura).

Inoltre, l’articolo 4 del Dlgs n. 347/1990 prevede che la trascrizione degli atti relativi a tali cessioni sia soggetta all’imposta ipotecaria in misura fissa.

Nuove regole per i contratti preliminari

Due importanti modifiche hanno interessato i contratti preliminari (articolo 10 della Tariffa, parte prima, del Tur): l’aliquota uniformata allo 0,5% per caparre e acconti non soggetti a IVA e l’imposta massima pari a quella dovuta sul contratto definitivo, evitando sovraccarichi fiscali.

Responsabilità sull’imposta di registro negli atti giudiziari

L’articolo 59 del Tur ha eliminato il riferimento ai soggetti che chiedono un decreto ingiuntivo tra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta di registro. Inoltre, si prevede che i provvedimenti giudiziari che dispongono il pagamento di somme siano registrati anche senza pagamento immediato.

L’Agenzia delle Entrate recupererà l’imposta dalla parte condannata o dal debitore, con possibilità di escussione del creditore solo in caso di esito negativo.

Altre modifiche al Tur

  • Articolo 11: eliminata la richiesta di registrazione in doppio esemplare e prevista la registrazione telematica.
  • Articolo 13: per i decreti di trasferimento e gli atti ricevuti dai cancellieri, il termine di 60 giorni decorre dalla pubblicazione dell’atto.
  • Articolo 17: le denunce di contratti di affitto di fondi rustici devono avvenire telematicamente.
  • Articolo 76: il termine per la notifica dell’avviso di liquidazione decorre dalla registrazione o dal pagamento dell’imposta principale.
  • Contratti di arruolamento marittimo: eliminato l’obbligo di registrazione.