Assicurazione auto con scatola nera: vale come prova legale?
La “black box” per auto: caratteristiche fondamentali La scatola nera per auto, conosciuta anche come “black box”, è uno strumento sempre più installato negli ultimi anni contestualmente alla sottoscrizione di un’assicurazione auto. Questo particolare dispositivo elettronico, grazie all’ausilio di un sistema di geolocalizzazione, è in grado di rilevare e registrare dati riguardanti i movimenti dell’auto, come ad esempio la […] L'articolo Assicurazione auto con scatola nera: vale come prova legale? proviene da Iusletter.
La “black box” per auto: caratteristiche fondamentali
La scatola nera per auto, conosciuta anche come “black box”, è uno strumento sempre più installato negli ultimi anni contestualmente alla sottoscrizione di un’assicurazione auto.
Questo particolare dispositivo elettronico, grazie all’ausilio di un sistema di geolocalizzazione, è in grado di rilevare e registrare dati riguardanti i movimenti dell’auto, come ad esempio la velocità, gli spostamenti, l’accelerazione e la decelerazione, ed il comportamento del conducente, come i chilometri percorsi (con analisi statistica delle distanze coperte in orari diurni e notturni e dei tipi di percorsi usati) e lo stile di guida.
Questo meccanismo si rivela di grande aiuto nella ricostruzione di un eventuale sinistro stradale, perché permette di registrare la tipologia di impatto, la velocità registrata prima della decelerazione e altre informazioni utili ai fini del risarcimento danni per conto delle compagnie assicurative.
La scatola nera per le auto è divenuta obbligatoria a partire dal 6 luglio 2022, secondo il Regolamento UE 2019/2144, che ha imposto alle case automobilistiche di omologare i nuovi modelli solo se con scatola nera auto integrata. Mentre dal 7 luglio 2024 la black box dovrà essere presente su tutte le auto di nuova immatricolazione (con la precisazione che, se la scatola nera delle assicurazioni è un dispositivo after market che, una volta installata, registra i dati di auto e conducente e li trasmette via wireless a un database che conserva i dati, quella prevista dal regolamento europeo sarà integrata nelle auto e garantirà l’anonimato).
Il valore probatorio dei dati contenuti nella scatola nera: i dubbi di costituzionalità
Ciò premesso, con la legge n. 124/2017 il legislatore ha apportato una significativa modifica all’art. 145 bis del codice delle assicurazioni private (D. lgs. 209/2005), stabilendo che, nei giudizi civili, le registrazioni e i dati della scatola nera auto formino piena prova nei confronti della parte contro la quale sono prodotti e che chi intenda provare fatti non registrati dalla scatola nera o circostanze contrastanti o opposte con quanto registrato è preliminarmente onerato di provare la manomissione o il malfunzionamento del dispositivo. Vediamo di seguito il contenuto della norma:
Art. 145 bis
Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti (comma 1)
A sua volta, l’art. 132 ter, comma 1 del codice delle assicurazioni private, ivi richiamato, prevede che:
In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall’impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: (…)
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.”.
In sintesi, dunque, il quadro normativo attuale prevede che le risultanze dei dispositivi elettronici installati sui veicoli, chiamati comunemente scatole nere, secondo la norma espressa dall’art. 145 bis, fanno piena prova nei procedimenti civili dei fatti a cui essi si riferiscono; detti dispositivi, secondo quanto previsto nella richiamata norma contenuta nell’art. 132 ter, devono essere individuati nei loro requisiti essenziali, idonei a garantirne la funzionalità, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Corollario di quanto precede è che il legislatore pare aver escluso che la parte contro cui sono prodotti gli estratti della scatola nera possa provare il contrario mediante prova testimoniale, senza aver preliminarmente provato che tali registrazioni siano inattendibili ed inefficaci a causa di una manomissione o malfunzionamento della stessa durante il sinistro.
La questione, che ha suscitato sin dalla sua entrata in vigore un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza, è stata rimessa alla valutazione della Corte costituzionale con un’ordinanza del giudice di pace di Barra del 30 settembre 2017.
Il sospetto di incostituzionalità nasce soprattutto dal fatto che la norma (l’articolo 1, comma 20, della legge 124/2017) attribuisce il valore di “piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono” ai dati risultanti dalla scatola nera, “salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”(ipotesi che, nella prassi, si è rivelata tutt’altro che teorica).
Quanto precede, ad avviso del giudice di pace, comporta che nel giudizio in cui una parte (normalmente la compagnia assicurativa) allega i dati registrati dalla scatola nera non avendo l’onere di “dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze”, tale onere viene ribaltato sulla controparte.
Rispetto a tale produzione documentale di parte, la nuova norma esclude quindi che vi possa essere un contraddittorio tra le parti, come invece imporrebbe il principio della parità tra esse ed il diritto di difesa (sanciti dagli articoli 111 e 24 della Costituzione). Tra l’altro, il danneggiato, per far valere le proprie ragioni e contrastare le risultanze della scatola nera, non può nemmeno utilizzare lo strumento della querela di falso, atteso che nella specie non si tratta di confutare atti provenienti da pubblici ufficiali, ma potrà unicamente chiedere al giudice di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Da ultimo, il giudice di pace di Barra segnala che la nuova norma non affronta il problema delle scatole nere già montate, al momento della sua entrata in vigore, sui veicoli in circolazione: sul punto la disposizione afferma che il giudice dovrebbe attribuire valore di prova legale ai dispositivi già in uso, purché “equiparabili”, ma tale equiparabilità va, ad oggi, valutata in base a criteri che non sono ancora stati fissati dagli appositi decreti ministeriali, con la conseguenza che un giudice dovrebbe dare valore alle risultanze della scatola nera come imposto dalla legge in vigore, ma senza avere la certezza che il dispositivo sia effettivamente “equiparabile” come da essa espressamente richiesto.
(segue) L’orientamento della Corte di Cassazione
In attesa della pronuncia sulla costituzionalità del nuovo art. 145 bis del codice delle assicurazioni private, l’annosa questione del valore probatorio da riconoscere alle risultanze delle scatole nere pare aver trovato una temporanea pausa grazie a una significativa ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 13725/2024 pubblicata il 16 maggio 2024).
La vicenda, in estrema sintesi, trae origine dal rigetto, sia in primo che in secondo grado, delle doglianze avanzate dalla compagnia assicuratrice convenuta in giudizio la quale, alla luce delle risultanze della scatola nera installata sulla vettura della parte risultata vittoriosa (che, evidenziavano, al momento del sinistro, una velocità di poco superiore al limite di velocità consentito nel tratto di strada interessato) avrebbe quantomeno preteso l’attribuzione di una responsabilità concorsuale in capo al conducente, con conseguente riduzione dell’importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno.
In particolare, la compagnia ricorrente contestava la sentenza del giudice di merito nella parte in cui la stessa ha escluso la valenza probatoria alle risultanze del dispositivo satellitare, ritenendo che il principio espresso dall’art. 145 bis, secondo cui le risultanze della scatola nera installata devono valere come prova legale, non potesse trovare applicazione in quanto i decreti ministeriali (art. 132 ter cit.) deputati a dettare le indicazioni tecniche sul funzionamento dei dispositivi non sono stati mai adottati. Ad avviso della ricorrente, infatti, essendo il dispositivo già in uso prima dell’entrata in vigore della l. n. 124/2007, lo stesso non poteva essere soggetto alle regole stabilite con i decreti attuativi.
La Suprema Corte, nel rigettare tutti i motivi di ricorso, ha chiarito che non è corretto ritenere che l’art. 145 bis non possa applicarsi ai dispositivi installati prima del 2017 (ossia prima della introduzione dell’articolo), in quanto il rinvio ai decreti attuativi è utile anche per valutare che i dispositivi già installati (pure richiamati dall’art. 132 ter) abbiano le caratteristiche tecniche richieste. È infatti palese, secondo i giudici di legittimità, che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell’art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. “equiparabilità”.
Detto ciò, la Corte ha ritenuto corretto il ragionamento dei giudici di merito e ha espresso il seguente principio di diritto: “Poiché l’art 145 bis del D.L.vo 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132 bis (=ter), non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”.
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