Subappalti, riserva per le pmi

I contratti di subappalto dal primo gennaio devono essere stipulati per almeno il 20% delle attività subappaltabili con piccole e medie imprese. I certificati dei lavori subappaltati non possono essere utilizzati dal contraente principale ma soltanto da chi ha svolto i lavori; anche ai subappalti “a cascata” si applicano tutte le norme del codice. Sono […] L'articolo Subappalti, riserva per le pmi proviene da Iusletter.

Jan 17, 2025 - 11:03
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Subappalti, riserva per le pmi

I contratti di subappalto dal primo gennaio devono essere stipulati per almeno il 20% delle attività subappaltabili con piccole e medie imprese. I certificati dei lavori subappaltati non possono essere utilizzati dal contraente principale ma soltanto da chi ha svolto i lavori; anche ai subappalti “a cascata” si applicano tutte le norme del codice.

Sono queste alcune delle principali modifiche apportare dal decreto legislativo 31/12/2024, n. 209 alla precedente disciplina del subappalto contenuta all’articolo 119 del dlgs n. 36/2023. Un primo intervento, disposto con l’articolo 41 del decreto 209, ha riguardato il comma 2 con una norma che ha l’obiettivo, sottolineato anche da una nota del Ministero delle infrastrutture, di favorire la partecipazione alle procedure di affidamento delle piccole e medie imprese.

In particolare è previsto che i contratti di subappalto siano stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese (pmi). Per la definizione di pmi si fa riferimento alla nozione europea che va dalla microimprese (meno di 2 milioni di fatturato) alla media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro).

La norma non esclude però che l’impresa, in sede di gara, indichi anche una percentuale più alta del 20% e questo “per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento”.

La deroga è quindi affidata all’appaltatore che presenta l’offerta e non alla stazione appaltante. Del tutto nuovo è poi il comma 2-bis inserito sempre dall’articolo 41 del dlgs 209 che impone di riprodurre anche nel contratto di subappalto le “clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2”.

Altra novità è prevista al comma 8 con l’introduzione del vincolo di omogeneità dei Ccnl applicabili nei contratti di subappalto: deve essere lo stesso di quello che applica il contraente principale “purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente”.

Nei casi di cui siano presenti nell’appalto attività scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, diverse da quelle prevalenti dell’appalto, e siano queste attività di importo pari o superiore al 30% del totale, la norma del correttivo prevede che il subappaltatore applichi il Ccnl “in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni”, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative.

Si prevede inoltre che, nel caso di subappalto a cascata, si applichino sempre le norme del codice riferibili al subappalto previste nel codice, anche agi ulteriori subappalti. Infine una norma di non poco rilievo per le imprese generali è quella per cui i certificati dei lavori svolti in subappalto possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione Soa soltanto da parte dei subappaltatori.

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