Scadenze della dichiarazione Iva 2025
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva, devono trasmetterla in via telematica, tra il 1 febbraio e il 30 aprile (ex art. 8 del DPR n. 322/98). Quindi, i termini di presentazione del Modello Iva 2025 vanno dal 1 febbraio al 30 aprile 2025. La dichiarazione Iva deve considerarsi presentata nel giorno in cui […] L'articolo Scadenze della dichiarazione Iva 2025 proviene da Fiscomania.
I soggetti obbligati a presentare la dichiarazione Iva, devono trasmetterla in via telematica, tra il 1 febbraio e il 30 aprile (ex art. 8 del DPR n. 322/98). Quindi, i termini di presentazione del Modello Iva 2025 vanno dal 1 febbraio al 30 aprile 2025.
La dichiarazione Iva deve considerarsi presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati trasmessi tramite le procedure telematiche. Nel caso la trasmissione avvenga entro il mese di febbraio questa può assolvere l’obbligo di comunicazione della liquidazione periodica IVA relativa al quarto trimestre dell’anno precedente (semplificazione da tenere in considerazione).
Scadenze di presentazione della dichiarazione Iva
L’invio della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta 2024 deve essere effettuato, in via telematica a partire dal 1° febbraio al 30 aprile 2025.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si tratta del caso della c.d. “tardiva“, che prevede l’applicazione di una sanzione base di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro con l’utilizzo del ravvedimento operoso.
Il Modello Iva si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. L’attestazione della presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Come specificato nelle istruzioni per la compilazione dell’Agenzia delle Entrate, dopo l’invio, il servizio telematico restituisce un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file. Successivamente, verrà fornita un’altra comunicazione attestante l’esisto dell’elaborazione.
Soggetti non residenti identificati
I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini Iva nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel. Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della partita Iva, sulla base dei dati contenuti per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.
Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, per l’accesso all’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione
La dichiarazione relativa al soggetto non residente che ha operato in Italia attraverso una stabile organizzazione deve essere presentata seguendo le indicazioni fornite per la generalità dei contribuenti Iva. Si evidenzia che in presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato non è consentito operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.
Come precisato con la Circolare n. 37/E/11, infatti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, nei confronti di cessionari e committenti non soggetti passivi d’imposta o non residenti l’Iva deve essere assolta dal cedente o prestatore utilizzando il numero di partita Iva attribuito alla stabile organizzazione. Tali operazioni contraddistinte da una distinta serie di numerazione in sede di emissione delle relative fatture ed annotate in un apposito registro, saranno oggetto di un apposito modulo presentato dalla stabile organizzazione.
Soggetti obbligati alla presentazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, i contribuenti esercenti attività di impresa, attività artistiche e professionali, titolari di partita Iva. In buona sostanza, sono obbligati alla presentazione del modello Iva, in linea generale, tutti i soggetti passivi dell’imposta, cioè i soggetti che nel corso dell’anno hanno esercitato, anche per una parte dello stesso, attività d’impresa o attività artistica o professionale in forma autonoma, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72 e che, in quanto tali, hanno l’obbligo del numero di partita Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili (art. 8, comma 1, DPR n. 322/98). Sono, inoltre, obbligati alla presentazione taluni soggetti per l’attività esercitata da altri contribuenti (ad es., curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società incorporanti, società beneficiare di scissioni, etc).
Soggetti esonerati
Come è specificato nelle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dalla presentazione del Modello Iva:
- I contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non trova applicazione qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili, ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art.19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta anche da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc..);
- Contribuenti che che si avvalgono del regime forfetario, per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- Contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto, art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (ex minimi);
- Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR n. 633/1972;
- Gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al n. 640/72;
- Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti IVA;
- Soggetti passivi di imposta nell’ipotesi di cui all’art 44 co. 3, secondo periodo, del decreto legge n.331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
I contribuenti esonerati dalla presentazione hanno comunque facoltà di presentarla, ove ne abbiano interesse (ad esempio: per evidenziare un credito d’imposta riportato in detrazione dall’anno precedente) (C.M. n. 7/E del 10 febbraio 1992).
Modalità di presentazione
Il Modello Iva può essere inviato:
- Direttamente dal dichiarante;
- Tramite un intermediario abilitato;
- Tramite altri soggetti incaricati, per le amministrazioni dello Stato;
- Tramite società appartenenti al gruppo.
Presentazione tramite soggetti abilitati
I soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, sono:
- Iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- Soggetti iscritti al 30 settembre 1993, dei ragionieri ed esperti tenuti dalle CCIAA per la subcategoria di tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o diploma di ragioneria;
- Iscritti negli albi degli avvocati;
- Gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili;
- Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- Associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Centri di assistenza fiscale (CAF) per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- Centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese;
- Studi professionali o società di servizi di cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti negli albi, ruoli, collegi;
- Coloro che esercitano abitualmente attività di consulenza fiscale;
- Iscritti negli albi dei dottori agronomi, dottori forestali, agrotecnici e periti agrari;
- Notai.
Il Provv. del 9 marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate, recependo le disposizioni di cui all’art. 10, L. n. 183/2011, ha individuato nuove tipologie di incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali:
- Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;
- Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica le dichiarazioni Iva, per conto del contribuente. Gli intermediari hanno, altresì, l’obbligo di accettare le dichiarazioni consegnate dal contribuente, già compilate. Una volta, che, sono state accettate, hanno l’obbligo di trasmetterle in via telematica, e l’intermediario può richiedere un corrispettivo per l’attività prestata.
La tardiva o l’omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, è prevista, a carico degli stessi una sanzione amministrativa da € 516 a € 5.164.
Presentazione in forma diretta
Il contribuente può trasmettere direttamente la dichiarazione, tramite le modalità telematica. Questa modalità di presentazione, può essere, adempiuta, nel caso in cui il contribuente predisponga direttamente e personalmente del Modello attraverso le proprie credenziali su canale Fisconline dell’Agenzia delle Entrate.
Presentazione nell’ambito dei gruppi
La trasmissione telematica relativa ai soggetti appartenenti a gruppi può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo attraverso Entratel. La norma, trova applicazione, in ogni caso, relativamente alle società ed agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Appartengono al gruppo, le società controllanti e controllate.
Le società controllate sono S.P.A, S.A.P.A., S.R.L., le cui azioni o quote sono possedute dalla controllante, in misura superiore al 50% del capitale fino dall’inizio del periodo d’imposta precedente.
Per incaricare un’altra società del gruppo alla trasmissione telematica la società deve consegnare il proprio Modello (sottoscritto) alla società che effettuerà l’invio telematico. La società incaricata, dovrà osservare tutti gli adempimenti per la presentazione della stessa da parte degli intermediari abilitati.
Ricevuta di presentazione e accertamenti
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta la dichiarazione telematicamente, invia una ricevuta contenente:
- Data di ricezione del Modello;
- Dati identificativi del dichiarante;
- Numero di protocollo attribuito dal servizio telematico;
- I principali dati fiscali.
La ricevuta potrà essere consultata via internet, oppure richiesta all’Agenzia delle Entrate. Qualora il soggetto scelga l’invio con modalità diretta, il Modello si considera presentata nel giorno in cui viene ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti che effettuano direttamente, l’invio telematico, devono conservare, la documentazione trasmessa fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Dichiarazioni integrative
L’art. 1, comma 640 della Legge n. 190/14 prevede che nelle ipotesi di presentazione di dichiarazioni integrative e nei casi di regolarizzazione di omissioni o di errori i termini per l’accertamento decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione dell’integrativa o dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.
Tracciabilità dei pagamenti
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 e successive modifiche, i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti sono ridotti di due anni per i soggetti passivi che assicurino la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi relativi alle operazioni di importo superiore a 500 euro, secondo le disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 (pubblicato nella G.U. n. 208 del 6 settembre 2016).
Per approfondire: Termini di accertamento per le imposte sui redditi ed IVA.
La dichiarazione del gruppo Iva
Il gruppo IVA, la cui costituzione è opzionale, si differenzia dalla liquidazione IVA di gruppo, in quanto autonomo soggetto tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti Iva e non soltanto un “centro” di liquidazione dell’imposta unica tra le società partecipanti. È il rappresentante del gruppo Iva a dover provvedere alla presentazione telematica del Modello Iva.
Conservazione della documentazione
Il dichiarante deve conservare, per il periodo stabilito per l’accertamento previsto dall’art. 57 del DPR n. 633/72:
- In caso di presentazione telematica diretta:
- L’originale del Modello sottoscritto;
- La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate in via telematica.
- In caso di presentazione telematica tramite intermediario abilitato o società del gruppo:
- L’impegno alla trasmissione, rilasciato dall’intermediario abilitato o dalla società del gruppo incaricati della trasmissione. Tale documento è rilasciato in forma libera, ma deve comunque essere datato e sottoscritto; la data deve essere riportata nel riquadro “impegno alla presentazione telematica”; La lettera di incarico alla predisposizione e alla presentazione del Modello, sostitutiva, ove ricorra l’ipotesi, della lettera di impegno alla trasmissione (circolare n. 6/E del 25 gennaio 02, par. 4.3);
- L’originale dichiarativo sottoscritto (risposta Agenzia delle entrate n. 518/19);
- La comunicazione di avvenuta presentazione rilasciata dall’Agenzia dell’entrate in via telematica.
Versamenti e rateizzazione del saldo IVA
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti). Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Unica soluzione o rateale dal 16 marzo
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 241/97. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e cosi via.
Versamento alla scadenza per il versamento delle imposte sui redditi
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del DPR n. 435/01), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 542/99).
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del DPR n. 435/01). Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.
Versamento del saldo Iva in compensazione
L’Iva dovuta può essere versata anche mediante compensazione di crediti fiscali o contributivi (c.d. compensazione orizzontale). I principali crediti con i quali può essere compensata l’Iva da versare sono quelli relativi alle seguenti imposte:
- IRPEF;
- IRES;
- Relative addizionali;
- Ritenute alla fonte;
- IRAP;
- Imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva.
I crediti compensabili sono quelli risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive (oltre a specifici crediti per i quali la compensazione è espressamente prevista dalla legge ed indicati nell’elenco dei codici tributo, come ad esempio taluni crediti d’imposta).
Modalità di versamento
Il versamento delle imposte, tra cui l’Iva, deve avvenire tramite modello F24. Tutti i contribuenti titolari di partita IVA, devono inviare all’Agenzia delle Entrate, il modello F24, con modalità telematiche. Il canale telematico è l’unica via, per professionisti, imprenditori individuali, società di effettuare versamenti tributari e contributivi.
I contribuenti ed i sostituti d’imposta sono tenuti a presentare il modello F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo, qualora sia esposta la compensazione dei crediti appartenenti alle seguenti categorie:
- Imposte sostitutive;
- Imposte sui redditi ed addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- Agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU;
- Sostituti d’imposta.
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
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