Manutenzione su macchinari industriali senza reverse charge

Qual è il corretto trattamento IVA delle operazioni di installazione e manutenzione rese su impianti industriali? In questo articolo voglio concentrarmi sui chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni di installazione e manutenzione rese su macchinari ed impianti industriali. Ad una lettura approssimativa della norma di riferimento, ovvero l’art. […] L'articolo Manutenzione su macchinari industriali senza reverse charge proviene da Fiscomania.

Gen 27, 2025 - 16:59
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Manutenzione su macchinari industriali senza reverse charge

Qual è il corretto trattamento IVA delle operazioni di installazione e manutenzione rese su impianti industriali?

In questo articolo voglio concentrarmi sui chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni di installazione e manutenzione rese su macchinari ed impianti industriali.

Ad una lettura approssimativa della norma di riferimento, ovvero l’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR n. 633/72 si potrebbe concludere che qualsiasi intervento di installazione di impianti rientri nell’ambito di applicazione del reverse charge. Infatti, se ci pensiamo bene è la stessa formulazione di questa disposizione a recitare che è prevista l’inversione contabile per le “prestazioni di servizi di installazione di impianti (…) relativi ad edifici“.

Sul punto, tuttavia, sono intervenuti i chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 14/E/15. Vediamo, quindi, di seguito qual è il corretto trattamento ai fini IVA per le operazioni di manutenzione su macchinari e su impianti industriali.

Installazione di impianti industriali su edifici con reverse charge

Come anticipato, una prima lettura dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del DPR n. 633/72 può portare a pensare che tutte le prestazioni di servizi di installazione di impianti e macchinari relativi ad edifici prevedano l’applicazione del revese charge. Tuttavia, la richiamata Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per individuare in modo oggetto le prestazioni interessate dalla disciplina del reverse charge si deve:

Da questa affermazione possiamo ricavare che nella speciale disciplina dell’inversione contabile si fa riferimento alla sola sezione degli impianti relativi ad edifici.

Il chiarimento fornito dalla Circolare n 14/E/15 porta a concludere che sono soggetti a inversione contabile i soli interventi di installazione e manutenzione di impianti riconducibili ai seguenti codici ATECO della sezione FCostruzioni“.

Nella tabella seguente i codici ATECO della sezione F interessati dalla disciplina dell’inversione contabile.

Interventi di manutenzione su macchinari senza reverse charge

Dalla lettura della citata circolare è possibile andare ad escludere dall’applicazione dell’inversione contabile tutti gli interventi di manutenzione su macchinari contenuti nella sezione CAttività manifatturiere“, quali i seguenti:

Per gli interventi riconducibili a quest’ultima classificazione, quindi, non trova applicazione l’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR n. 633/72. Quindi, sostanzialmente, gli interventi di manutenzione su macchinari scontano l’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie.

Installazione di impianti e manutenzione su macchinari: differenze ai fini IVA

La differenza tra le due categorie di intervento (installazione di impianti o macchinari) risiede nella natura del bene installato:

  • Per le prestazioni di cui alla sezione F si tratta di impianti di natura domestica, al servizio dell’edificio;
  • Per la sezione C, invece, di macchinari prettamente industriali, aventi in linea generale finalità produttiva.

La diversa classificazione è, peraltro, coerente con il disposto normativo dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter), posto che gli interventi contenuti nella sezione F palesano un nesso funzionale con l’edificio oggetto dell’intervento. Mentre, al contrario, gli interventi descritti nella sezione C sembrano avere ad oggetto beni dotati di propria autonomia e non strettamente connessi ad un fabbricato.

È, infatti, condizione necessaria per l’applicazione della disciplina del reverse charge che l’intervento sull’impianto si qualifichi come “relativo ad edifici”. Al riguardo, valgono i criteri di cui all’art. 13-ter lettere c) e d) del Regolamento n. 282/2011, tale per cui (in sintesi) il bene deve formare “parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto” e deve essere installato “in modo permanente” così che “non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio”.

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