Decreto PNRR: tutte le FAQ sui finanziamenti
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Sono disponibili le FAQ relative al Decreto 6 dicembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplina i finanziamenti nell’ambito del PNRR.
Il provvedimento definisce le modalità di erogazione delle risorse destinate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), regolando anticipazioni, trasferimenti intermedi e saldo finale a favore dei Soggetti Attuatori.
Modalità di erogazione delle risorse
Il decreto stabilisce che il finanziamento si articola in tre fasi:
- Anticipazione: fino al 30% dell’importo totale.
- Trasferimenti intermedi: fino al raggiungimento del 90% dell’assegnazione.
- Saldo finale: pari al 10% dell’importo complessivo.
Per il calcolo delle quote finanziabili, oltre alla quota RRF (Recovery and Resilience Facility), deve essere inclusa anche l’eventuale quota FOI (Fondo Opere Indifferibili) già assegnata all’intervento.
Procedura per le richieste di finanziamento
Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate telematicamente attraverso la piattaforma ReGiS, utilizzando la funzione “Le mie richieste” nella homepage del sistema. Tuttavia, l’Amministrazione Titolare può indicare sistemi informativi alternativi.
Anticipazioni (30%)
Secondo il comma 3 del Decreto, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata a:
- Verifica della presenza del Codice Unico di Progetto (CUP) nel sistema ReGiS.
- Sottoscrizione della richiesta da parte del legale rappresentante dell’ente attuatore o di un dirigente/funzionario designato, tramite la funzionalità specifica indicata nella FAQ n.2.
Trasferimenti intermedi
Per i trasferimenti intermedi (comma 4), le Amministrazioni Titolari devono verificare:
- La corretta sottoscrizione della richiesta da parte del rappresentante legale o del funzionario designato.
- La conformità della richiesta al modello allegato al decreto.
- L’aggiornamento dei dati di monitoraggio su ReGiS, in linea con lo stato di avanzamento dell’intervento. Se i dati non sono aggiornati, il Soggetto Attuatore deve impegnarsi a farlo entro 60 giorni dall’erogazione.
Saldo finale (10%)
Come stabilito dal comma 6, il saldo viene erogato dopo:
- Verifica formale della richiesta, redatta secondo il modello allegato 2 del decreto.
- Controllo, tramite metodi di campionamento, della documentazione giustificativa delle spese dichiarate.
- Conferma che i dati su ReGiS siano aggiornati e coerenti con lo stato di attuazione. A differenza dei trasferimenti intermedi, non è consentito aggiornare i dati successivamente all’erogazione del saldo.
Verifiche e obblighi amministrativi
Secondo l’art. 125, par. 5 del D. Lgs. 36/2023, gli stati di avanzamento considerati positivamente verificati devono essere approvati dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento), che certifica anche il rispetto dei requisiti del PNRR e la regolarità amministrativo-contabile.
Inoltre, la dichiarazione relativa alle spese sostenute deve includere anche costi maturati al di fuori degli stati di avanzamento ufficiali, purché supportati da disposizioni di liquidazione e pagamento (ad esempio, incarichi a progettisti o geologi).
Monitoraggio e aggiornamenti
È essenziale aggiornare il Piano dei Costi su ReGiS per riflettere accuratamente l’avanzamento finanziario del progetto. Non è prevista una sequenza rigida nelle richieste di trasferimento: i Soggetti Attuatori possono richiedere trasferimenti intermedi fino al 90% dell’importo complessivo, anche senza aver richiesto un’anticipazione.
Le nuove disposizioni superano eventuali indicazioni precedenti contenute in decreti o circolari riguardanti i trasferimenti di risorse. Le richieste di anticipazione presentate prima dell’entrata in vigore del decreto e rimaste inevase possono essere ripresentate secondo le nuove procedure.
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