Contributo addizionale NASpI: chiarimenti INPS per i contratti stagionali
Nuovi chiarimenti INPS sull’applicazione del contributo addizionale NASpI per i contratti stagionali: come cambia la normativa e le regole per i rinnovi.
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L’INPS, con il Messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione del contributo addizionale NASpI per i contratti a tempo determinato, in particolare per i lavoratori assunti per attività stagionali.
Le precisazioni seguono l’introduzione dell’articolo 11 della legge n. 203/2024, che ha ampliato la definizione normativa delle attività stagionali e precisato l’applicazione del contributo nei casi di rinnovo contrattuale.
Contributo addizionale NASpI: di cosa si tratta
Il contributo addizionale NASpI è un onere, pari all’1,4% della retribuzione imponibile previdenziale, che grava sui contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Per ogni rinnovo contrattuale, l’importo è incrementato di 0,5 punti percentuali, come stabilito dalla legge n. 92/2012 (art. 2, comma 28) e successivamente modificato dal decreto-legge n. 87/2018.
Tale contributo non si applica ai lavoratori stagionali rientranti nell’elenco del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. Tuttavia, la norma esonerativa non si estende alle attività stagionali definite dai contratti collettivi di lavoro e incluse nella nuova disciplina introdotta dalla legge n. 203/2024.
Nuove definizioni per le attività stagionali
L’articolo 11 della legge n. 203/2024 ha fornito una definizione ampliata di attività stagionali, includendo non solo quelle del D.P.R. n. 1525/1963, ma anche attività legate a:
- intensificazioni lavorative in specifici periodi dell’anno;
- esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o mercati serviti dall’impresa.
Queste attività, definite dai contratti collettivi, rientrano nel perimetro delle attività stagionali ma non beneficiano dell’esenzione dal contributo addizionale NASpI prevista dalla legge n. 92/2012.
Applicazione del contributo per i contratti stagionali
Secondo le nuove indicazioni INPS, il contributo addizionale NASpI si applica anche ai lavoratori assunti per attività stagionali non incluse nel D.P.R. n. 1525/1963, ma riconosciute dai contratti collettivi come specificato dall’articolo 11 della legge n. 203/2024. In caso di rinnovo del contratto, si applica anche l’incremento dello 0,5% del contributo.
La norma chiarisce che l’esclusione del contributo addizionale è una deroga di stretta interpretazione, limitata ai lavoratori stagionali espressamente richiamati dal D.P.R. n. 1525/1963. Pertanto, i datori di lavoro che assumono personale per altre attività definite “stagionali” dalla nuova normativa devono corrispondere il contributo NASpI e l’incremento per i rinnovi contrattuali.
Indicazioni per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro interessati, l’INPS ha precisato le modalità di compilazione del flusso UniEmens. I contratti per le attività stagionali non incluse nel D.P.R. n. 1525/1963 devono essere indicati utilizzando il codice “S” per la qualifica, con la specifica “Stagionale (restanti tipologie)”.