Restituzione NASPI e cause di forza maggiore

![CDATA[L’INPS, con la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, ha precisato che, se l’attività d’impresa si è interrotta per eventi di forza maggiore non è dovuta la restituzione integrale della NASPI richiesta a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità. L’intervento dell’INPS fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all’obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI. Secondo i giudici la restituzione della NASPI non opera se l’attività di impresa si è interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell’attività medesima. Tali motivi non devono essere imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali. A tal fine non integrano le ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano. Invece, consistono cause di forza maggiore: terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale; guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità; incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo; esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo; misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie; provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili. Ne deriva che, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell’attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole. Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, l’INPS evidenzia che, se il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompe la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa. Laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato. In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.]]

Feb 6, 2025 - 00:31
 0
Restituzione NASPI e cause di forza maggiore
![CDATA[

L’INPS, con la circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, ha precisato che, se l’attività d’impresa si è interrotta per eventi di forza maggiore non è dovuta la restituzione integrale della NASPI richiesta a titolo di incentivo all’autoimprenditorialità.

L’intervento dell’INPS fa seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024 che ha affrontato la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, con riferimento all’obbligo di restituzione integrale della NASpI in forma anticipata da parte del lavoratore nel caso in cui il medesimo, dopo avere intrapreso e svolto l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili a lui non imputabili e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico per cui è riconosciuta la NASpI.

Secondo i giudici la restituzione della NASPI non opera se l’attività di impresa si è interrotta per motivi di forza maggiore, che hanno determinato una impossibilità oggettiva che rende insuperabile la difficoltà della prosecuzione dell’attività medesima. Tali motivi non devono essere imputabili alla volontà del beneficiario e alle sue scelte organizzativo-gestionali.

A tal fine non integrano le ipotesi di causa di forza maggiore le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.

Invece, consistono cause di forza maggiore:

  • terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
  • guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
  • incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  • esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
  • misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
  • provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.

Ne deriva che, il verificarsi di un evento di forza maggiore che renda impossibile la prosecuzione dell’attività di impresa fa sì che la richiesta di restituzione integrale del beneficio concesso in forma anticipata sia sproporzionata e irragionevole.

Alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2024, l’INPS evidenzia che, se il beneficiario della NASpI in forma anticipata interrompe la propria attività di lavoro autonomo o di impresa, instaurando un rapporto di lavoro subordinato prima che si sia concluso il periodo teorico per il quale la NASpI stessa è riconosciuta, l’Istituto, prima di procedere alla notifica del provvedimento di indebito dell’importo integrale corrisposto, provvede a verificare l’eventuale sussistenza di cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all’interessato che hanno comportato l’impossibilità a proseguire nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa.

Laddove sussistano elementi che consentono di ricondurre a causa di forza maggiore l’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI, in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

In tale caso l’interessato sarà, pertanto, tenuto a restituire una quota parte di anticipazione determinata sulla base del numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo teorico di spettanza della prestazione.]]