Mancata attestazione del pignoramento: inefficacia o mera irregolarità?

Con recente ordinanza, la Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano in composizione collegiale ha disposto un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, per la risoluzione di una questione di diritto. In particolare, l’interrogativo posto dal collegio della Terza Sezione Civile è se la mancanza di attestazione di conformità […] L'articolo Mancata attestazione del pignoramento: inefficacia o mera irregolarità? proviene da Iusletter.

Jan 14, 2025 - 13:53
 0
Mancata attestazione del pignoramento: inefficacia o mera irregolarità?

Con recente ordinanza, la Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano in composizione collegiale ha disposto un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, per la risoluzione di una questione di diritto.

In particolare, l’interrogativo posto dal collegio della Terza Sezione Civile è se la mancanza di attestazione di conformità delle copie del titolo, del precetto e del pignoramento ex art. 557 c.p.c. (e 196novies, secondo comma, disp. att., c.p.c.), sebbene prodotte nel termine di legge, costituisca causa di inefficacia del pignoramento, ovvero rivesta carattere di mera irregolarità sanabile.

La vicenda trae origine da una procedura esecutiva immobiliare nella quale il creditore procedente ha provveduto a depositare le copie del precetto e del pignoramento prive dell’attestazione di conformità all’originale, ma pur sempre entro i termini di legge.

Il Giudice dell’esecuzione, nel rilevare d’ufficio la mancanza della attestazione di conformità ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma III, c.p.c. e la conseguente estinzione del processo esecutivo atteso che, come disposto dal legislatore con la riforma del 2014, il creditore è onerato a depositare le “copie conformi” degli atti di cui si discute e non semplici copie.

Avverso tale provvedimento il creditore procedente ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. al fine di ottenere la riforma dell’ordinanza di estinzione, deducendo come il mancato deposito della copia conforme non equivalga all’omesso deposito, quanto piuttosto ad una mera irregolarità sanabile ex post.

Il Collegio, tuttavia, chiamato a decidere sul reclamo proposto, preso atto delle difformi interpretazioni dalla giurisprudenza di merito, ha ritenuto necessario rimettere la questione alla Corte di Cassazione.

Sul punto, infatti, un primo orientamento, più stringente, ritiene che l’esigenza della conformità del titolo all’originale sia strettamente collegata al possesso del titolo esecutivo quale presupposto dell’azione esecutiva, in quanto, in mancanza di tale attestazione, il Giudice non potrebbe avrebbe piena contezza dell’effettivo possesso del titolo da parte del creditore.

Sempre secondo tale orientamento, inoltre, risulterebbe privo di senso affermare che il deposito tardivo di un atto, sottoposto a un termine ex art. 153 c.p.c., equivalga al raggiungimento del suo scopo ove non sia stata tempestivamente svolta l’attività processuale precedente.

Infine, viene, altresì, rilevato che lo scopo dell’attestazione è strettamente collegato ad uno svolgimento ordinario del processo esecutivo, al fine di evitare inutili rallentamenti causati dalla necessità di ordinare al creditore il successivo deposito dell’attestazione, con conseguente quiescenza del processo e, pertanto, in contrasto con il giusto processo ex art. 111 Cost.

Di contro, secondo altro orientamento, l’estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c. non sarebbe in linea con le ipotesi di inefficacia del pignoramento previste dall’art. 557, comma III, c.p.c., limitandosi lo stesso a prevedere l’inefficacia dell’atto in questione nella sola ipotesi di deposito oltre il termine dei quindici giorni dall’iscrizione a ruolo e non, invece, alla mancata attestazione di conformità delle copie depositate.

In altri termini, l’estinzione ai sensi di tale norma, sarebbe frutto di un’interpretazione in via analogica o estensiva priva, tuttavia, di un’espressa previsione di legge.

Da ciò ne conseguirebbe che la mancata attestazione rappresenta una mera irregolarità formale sanabile dal creditore.

Ne deriva, pertanto, una netta difformità di orientamenti che ha portato la Terza Sezione Civile del Tribunale di Milano, in composizione collegiale, a rimettere la questione di diritto alla Corte di Cassazione.

Non ci resta che attendere quanto la Suprema Corte statuirà in merito.

L'articolo Mancata attestazione del pignoramento: inefficacia o mera irregolarità? proviene da Iusletter.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow