Ammortamento alla francese e mutuo con tasso variabile

La Corte d’Appello di Ancona, con la Sentenza n. 1703 del 2.12.2024, torna a pronunciarsi sul “caldo” tema dell’ammortamento alla francese e, in particolare, sull’estendibilità dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 15130/2024 al mutuo con tasso variabile. Come noto, con la sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024, la Suprema Corte è […] L'articolo Ammortamento alla francese e mutuo con tasso variabile proviene da Iusletter.

Jan 14, 2025 - 13:53
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Ammortamento alla francese e mutuo con tasso variabile

La Corte d’Appello di Ancona, con la Sentenza n. 1703 del 2.12.2024, torna a pronunciarsi sul “caldo” tema dell’ammortamento alla francese e, in particolare, sull’estendibilità dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con pronuncia n. 15130/2024 al mutuo con tasso variabile.

Come noto, con la sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024, la Suprema Corte è intervenuta su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni, escludendo che l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese possa comportare la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, ovvero, per violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria. Questo purché “il piano di ammortamento contenga, in modo dettagliato, la chiara indicazione dell’importo erogato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (c.d. TAN), il tasso di interesse effettivo (c.d. TAEG), la periodicità delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote di capitale e interessi, consentendo al mutuatario di ricavarne agevolmente l’importo totale di quanto dovrà rimborsare con una semplice sommatoria”.

Quanto sopra stabilito per i mutui a tasso fisso può valere anche per i mutui a tasso variabile? Sul tema non sono mancate le incertezze sia da parte degli operatori del diritto, sia da parte della giurisprudenza di merito. Ma sembra che la matassa si sia sbrogliata.

Infatti, la Corte d’Appello di Ancona non è stata la prima – e non sarà nemmeno l’ultima – a pronunciarsi sul tema. In particolare, la sentenza in commento riprende le fila di due pronunce emesse dal Tribunale di Padova e dalla Corte d’Appello di Bologna, le quali hanno disposto che i principi sanciti dalla Sentenza n. 15130/2024, non solo possono, ma devono essere applicati anche ai mutui a tasso variabile.

In particolare, la Corte d’Appello di Ancona  specifica che i principi sanciti dalle Sezioni Unite “debbono essere  ribaditi anche per ciò che riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alla scadenza successive, attraverso l’indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché, da ultimo, delle spese: in tale modo, infatti, il mutuatario avrà piena cognizione di tutti gli elementi contrattuali giuridici ed economici che consentiranno a lui di ricostruire quale sarà l’esborso finale e compararlo con altre soluzioni di finanziamento”.

In altre parole, finché il contratto di mutuo  – a prescindere dal tasso d’interesse applicato  – avrà tutte le caratteristiche che permettono al mutuatario di comprendere le condizioni economiche alle quali si obbliga e il relativo esborso finale, non potrà essere dichiarato parzialmente nullo poiché l’oggetto del contratto non è indeterminato.

Pertanto, il giudice di secondo grado, rinvenendo nel contratto di mutuo contestato tutti gli elementi essenziali del rapporto ed escludendo la ricorrenza di profili di indeterminatezza, ha rigettato in toto l’impugnazione proposta dagli appellanti condannandoli a rifondere le spese sostenute dall’Istituto Bancario per il giudizio di appello.

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