Donazione al convivente e nuova relazione: quando si parla di ingratitudine

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32682 del 16 dicembre 2024, ha affrontato un interessante caso di revocazione di donazione per ingratitudine nell’ambito di una relazione di convivenza more uxorio, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti dell’ingiuria grave ex art. 801 c.c. La vicenda riguarda una coppia di conviventi dove l’uomo aveva donato alla […] L'articolo Donazione al convivente e nuova relazione: quando si parla di ingratitudine proviene da Iusletter.

Jan 14, 2025 - 13:53
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Donazione al convivente e nuova relazione: quando si parla di ingratitudine

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32682 del 16 dicembre 2024, ha affrontato un interessante caso di revocazione di donazione per ingratitudine nell’ambito di una relazione di convivenza more uxorio, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti dell’ingiuria grave ex art. 801 c.c.

La vicenda riguarda una coppia di conviventi dove l’uomo aveva donato alla compagna un appartamento adibito a casa comune. Pochi giorni dopo la donazione, emerge che la donataria aveva già intrapreso una relazione con un altro uomo, invitando l’ex compagno ad allontanarsi dall’abitazione. Dopo circa un mese, il nuovo compagno della donna inizia a frequentare l’immobile donato.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva ravvisato gli estremi dell’ingiuria grave nella condotta della donataria, legittimando così la revocazione della donazione.

La Corte di Cassazione ha avuto l’occasione per ricordare che anche delle convivenze more uxorio, sebbene non sussista un rigido dovere di fedeltà come nel matrimonio, esistono doveri di solidarietà reciproca la cui violazione può configurare un’ingiuria grave.

L’ingiuria grave non va ricercata nella mera esistenza di una nuova relazione sentimentale, ma nelle modalità con cui questa viene resa manifesta e nel complesso delle condotte tenute dal donatario.

Va precisato che è rilevante la “premeditazione” della condotta: nel caso specifico, la donataria aveva taciuto l’esistenza della nuova relazione per ottenere la donazione, dimostrando così l’assenza del sentimento di riconoscenza.

La mera ostentazione della nuova relazione nell’immobile donato, quando questo era stato destinato a progetto di vita comune, può costituire un’offesa al decoro del donante.

La Corte, pur riconoscendo la maggiore libertà nei rapporti di fatto rispetto al matrimonio, non rinuncia a tutelare la dignità del donante di fronte a comportamenti oggettivamente irriguardosi.

Particolarmente significativo è il fatto che la Cassazione non censuri la nuova relazione in sé, ma le modalità con cui questa è stata gestita: il comportamento sleale precedente alla donazione, l’immediata interruzione della convivenza e l’utilizzo dell’immobile donato per la nuova relazione configurano quella lesione della dignità che giustifica la revocazione.

La sentenza rappresenta quindi un importante precedente nel bilanciamento tra libertà affettiva e tutela della dignità personale nell’ambito delle relazioni di fatto, fornendo criteri interpretativi utili per valutare quando la condotta del donatario superi i limiti della correttezza e della riconoscenza dovuta.

In conclusione, la pronuncia conferma che la revocazione per ingratitudine resta uno strumento efficace per tutelare il donante anche nei rapporti di convivenza, purché la lesione della sua dignità sia oggettivamente apprezzabile e non si fondi su mere questioni sentimentali.

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