Il musicista: guida legale fiscale e previdenziale
La disciplina fiscale e previdenziale del musicista è assai peculiare, in quanto prevede particolari applicazioni dell’Iva, e particolari modalità contributive, legate alla gestione “ex Enpals“. Per chiarire questi aspetti in modo pratico ho deciso di realizzare una guida utile a quanti stanno svolgendo questa attività per lavoro o per hobby. Quando un musicista inizia a ottenere dei […] L'articolo Il musicista: guida legale fiscale e previdenziale proviene da Fiscomania.
La disciplina fiscale e previdenziale del musicista è assai peculiare, in quanto prevede particolari applicazioni dell’Iva, e particolari modalità contributive, legate alla gestione “ex Enpals“. Per chiarire questi aspetti in modo pratico ho deciso di realizzare una guida utile a quanti stanno svolgendo questa attività per lavoro o per hobby. Quando un musicista inizia a ottenere dei riscontri economici dalla sua attività, sorgono tutta una serie di questioni relative agli adempimenti legali, fiscali e previdenziali. Tutti aspetti che sono, indubbiamente, di difficile interpretazione.
L’obiettivo di questo articolo è di fornire una spiegazione ai principali dubbi sull’argomento, tenuto che, sia da un punto di vista giuridico che fiscale, le attività svolte dai musicisti ricadono genericamente fra le prestazioni artistiche.
Caratteristica peculiare del settore dello spettacolo è la circostanza che la contribuzione dei lavoratori non cambia se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, restando la medesima per tutte le tipologie richiamate. Pertanto, anche per il lavoratori autonomi valgono le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti salvo le eccezioni espressamente indicate dalla normativa.
Senza alcuna pretesa di esaustività, cercherò in questa sede di delineare le principali questioni sull’argomento per quanto concerne le attività svolte dai musicisti.
Inquadramento giuridico
Il musicista è per definizione un’artista, che svolge un attività classificabile tra quelle di lavoro autonomo (di cui agli articoli 2222 e seguenti del c.c.), come una qualsiasi altra professione intellettuale. Si tratta di attività dove è prevalente una componente intellettuale o se vogliamo estrosa o talentuosa che non è rinvenibile in generale nella figura imprenditoriale (di cui agli articoli 2082 e 2195 c.c.), dove la capacità di produrre è subordinata all’impiego di beni strumentali, di forza lavoro, di fonti di finanziamento. Tutto ciò non accade nel caso degli artisti e dei professionisti che possono contare unicamente (o prevalentemente) sul proprio bagaglio tecnico, culturale, professionale, sull’estro e la creatività (fattori più legati a variabili intellettuali, fisiologiche e psicologiche che materiali).
Inquadramento fiscale
Posto che l’attività svolta dal musicista sia effettivamente quella artistica e remunerata, è necessario andare a determinare se egli eserciti tale attività:
- In modo sporadico ed occasionale, oppure
- In modo abituale anche se in forma non esclusiva (ovvero parallelamente ad altre attività).
La differenza di disciplina che consegue all’esercizio di un’attività occasionale o abituale è notevole. Su questo dobbiamo dire che, purtroppo, molte volte non è agevole, delineare il limite fra l’una e l’altra, risultando indispensabile compiere una valutazione caso per caso, con l’ausilio di un dottore Commercialista esperto nel settore. Vediamo, di seguito la disciplina fiscale di entrambe queste casistiche.
Attività occasionale: adempimenti fiscali e previdenziali
In musicista che opera prevalentemente come hobby in modo sporadico ed occasionale l’attività vien considerato un “privato“. Questo significa che, fiscalmente, è tenuto al rilascio di una ricevuta non fiscale (applicando una marca da bollo da €. 2,00, qualora l’importo riportato superi gli €. 77,46) che va a certificare l’incasso del compenso a fronte della performance svolta. La ricevuta deve essere emessa al momento dell’incasso del corrispettivo, in quanto ne costituisce quietanza. L’adempimento successivo riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi, dove deve essere incluso il compenso percepito nella categoria dei redditi diversi (ex art. 67 del TUIR). Per maggiori informazioni: “Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale“.
L’aspetto su cui prestare maggiore attenzione è che una attività diventa abituale quando è svolta più volte nel corso di un periodo di tempo. Per questo anche un artista che svolge la propria attività per più spettacoli o manifestazioni durante l’anno, deve considerare la propria attività come abituale e non occasionale. L’occasionalità della prestazione deriva dal fatto che si prevede di non ripeterla altre volte in futuro.
Qualora l’artista produca un reddito imponibile a titolo compensi per l’attività svolta in modo occasionale, ha anche l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali in regime della gestione ex Enpals, per la percentuale del 9,19% che sarà trattenuta e versata da parte del committente della prestazione professionale, assieme alla ritenuta d’acconto.
L’attività abituale e l’apertura della partita Iva
Qualora, l’attività lucrativa nasca o si trasformi in abituale, indipendentemente dal fatto che questa sia esercitata in modo esclusivo o assieme ad altre attività (ad esempio lavoratore dipendente), il musicista produce un reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR. L’aspetto da tenere in considerazione è che l’abitualità dell’attività deve essere valutata ogni qualvolta l’artista operi per più volte all’interno dell’anno, per un unico o per più committenti diversi. In caso di dubbio sulla propria situazione, come anticipato, il consulto con un dottore Commercialista può aiutare a dissipare i dubbi e capire come procedere nel modo corretto.
Una volta verificata l’abitualità della prestazione è necessario dare comunicazione dell’inizio della propria attività professionale, con contestuale richiesta di rilascio di partita Iva, e scelta del proprio regime fiscale, inquadramento contributivo e, successivamente, sarà tenuto all’emissione di fattura.
Il caso più diffuso nella pratica è che i corrispettivi percepiti dall’artista costituiscano redditi di lavoro autonomo. In sintesi, gli elementi che caratterizzano l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, ai sensi del primo comma dell’articolo 53 del DPR n. 917/86, sono la professionalità e l’abitualità.
Il requisito della professionalità sussiste quando venga ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo, che in questo caso si identifica con l’esercizio dell’attività musicale.
Tale requisito sussiste solo laddove l’attività esercitata sia caratterizzata dalla completa autonomia del soggetto che la esercita rispetto a quello che ne beneficia. Per quel che concerne l’abitualità si deve evidenziare che non è necessario, affinché tale requisito possa ritenersi sussistente, che l’attività artistica sia esercitata in via esclusiva o anche solo prevalente dal soggetto. E’ sufficiente che l’attività sia esercitata con regolarità, stabilità e sistematicità.
Il codice attività del musicista
Per iniziare l’attività artistica abituale bisogna essere riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria. A questo scopo è necessario presentare la comunicazione dell’inizio della propria attività all’Agenzia delle Entrate con la richiesta di attribuzione di una partita Iva. Nella richiesta si indica anche il tipo di attività svolta attraverso l’indicazione di un codice attività, volto ad individuare l’effettiva attività esercitata. Le attività musicali vengono ricondotte nella suddetta tabella a due codici:
Determinazione del reddito
In relazione alla categoria reddituale in esame, l’articolo 54, co. 1, del TUIR stabilisce il principio generale secondo cui la determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo avviene mediante la contrapposizione dei compensi percepiti, al netto dei contributi previdenziali, alle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività. Ne discende che, salvo alcune specifiche deroghe, il reddito di lavoro autonomo deve essere determinato con il c.d “criterio di cassa“. Di conseguenza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo nel periodo d’imposta rilevano solo:
- I compensi effettivamente percepiti in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili nel periodo d’imposta (coincidente con l’anno solare);
- I costi e gli oneri inerenti alla produzione del reddito effettivamente sostenuti nel periodo d’imposta. Ciò comporta, ai fini contabili, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 600/73, in base al regime di contabilità semplificata.
I compensi corrisposti da sostituti di imposta (società, enti, ecc.) a titolo di compensi per attività di lavoro autonomo sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600/73, alla ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’Irpef, con obbligo di rivalsa. Nell’ipotesi in esame, i corrispettivi percepiti, qualora sussista anche il presupposto territoriale (ai sensi di quanto chiarito nel par. 1.2.), sono da assoggettare ad Iva.
Regime forfettario
Per i soggetti che aprono una nuova partita Iva, particolari opportunità possono arrivare dal c.d. “regime fiscale forfettario“. Si tratta di un regime fiscale semplificato che prevede un tetto massimo di ricavi annui di 85.000 euro. Si tratta di un regime fiscale particolarmente vantaggioso, che non prevede l’applicazione dell’Iva, delle ritenute di acconto e degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA).
Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (ed incassati) un coefficiente di redditività, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Per i musicisti il coefficiente di redditività, individuato per legge, è del 67%. Questo significa che su ogni mille euro di fatturato, costituiscono reddito imponibile soltanto 670 euro. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15% (che si riduce al 5% nei primi cinque anni di attività).
Inquadramento Iva
Nell’ambito delle prestazioni professionali rese dai musicisti, deve essere posta particolare attenzione al diverso regime Iva applicabile, a seconda della precisa attività svolta. Commettere errori in questo senso è assai frequente, vista la peculiarità che caratterizza questa disciplina, per questo motivo è bene non improvvisare, ma consultarsi sempre con il proprio dottore Commercialista di fiducia. In ogni caso, di seguito riportiamo le principali fattispecie Iva applicabili all’attività svolta dai musicisti.
Cessione, concessione, licenze dei diritti d’autore
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, n. 2 DPR n. 633/72 per tale attività è prevista l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva quando la cessione dei diritti viene posta in essere dall’autore e dai suoi eredi o legatari. L’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva di alcune operazioni concernenti il diritto d’autore fa venire meno l’obbligo di fatturazione delle stesse. Occorre evidenziare che la norma citata non si riferisce alla cessione dell’opera-bene, bensì trasmissione dei diritti d’autore su di essa.
Concerti vocali strumentali
La disciplina Iva applicabile ai soggetti che effettuano attività musicali è assai peculiare, in quanto per poter applicare la giusta aliquota Iva in fattura è necessario preventivamente identificare la prestazione che stiamo per effettuare, per verificare in quale delle due fattispecie sotto riportare rientra. In particolare le due fattispecie applicabili sono:
- Concerti vocali strumentali – quando l’esecuzione musicale è pari o superiore al cinquanta per cento della durata complessiva delle esecuzioni musicali, l’attività è classificata come “spettacolo” ed è assoggettata al solo regime ordinario Iva ai sensi dell’articolo 74-quater del DPR n. 633/72, anche se effettuata in discoteche e sale da ballo, spettacoli musicali in teatro o concerti;
- Prestazioni musicali di qualsiasi genere – quando l’esecuzione musicale è effettuata con l’utilizzazione di musica prevalentemente pre-registrata, la stessa è assoggettata all’imposta sugli intrattenimenti nonché ad Iva secondo le disposizioni dell’articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633/72, con l’applicazione dell’Iva al 22%. Esempi possono essere il DJ set in un locale, od anche una orchestra che si esibisce all’interno di un ristorante.
Manifestazioni spettacolistiche
I concerti vocali e strumentali sono specificatamente indicati al n. 4 della tabella C allegata al DPR n. 633/72, insieme alle manifestazioni teatrali di qualsiasi tipo e ad altre manifestazioni spettacolistiche.
Concerti vocali strumentali
I “concerti vocali e strumentali” sono inclusi, inoltre, nel n. 123) della tabella A, parte III, del DPR n. 633/72 che, nell’indicare gli spettacoli assoggettati ad Iva con l’aliquota ridotta del 10%, riproduce l’identica formulazione del n. 4) della tabella C allegata al predetto DPR n. 633. Ciò comporta, in sostanza, che i concerti vocali e strumentali sono assoggettati al regime ordinario Iva ai sensi dell’articolo 74-quater del DPR n. 633/72 con l’applicazione dell’aliquota del 10%.
Dalla normativa richiamata discende, quindi, che i concerti vocali e strumentali, a differenza delle restanti esecuzioni musicali, sono soggetti al seguente regime tributario:
- Ai corrispettivi dovuti dagli spettatori per assistere ai “concerti vocali e strumentali” si applica l’aliquota Iva del 10% in base alla disposizione recata dal n. 123) della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72;
- Ai contratti di scrittura stipulati dal singolo artista o dal gruppo vocale o strumentale si applica la stessa aliquota Iva del 10%, in base alla previsione del n. 119) della richiamata tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72.
Ne consegue che per individuare in concreto il trattamento tributario applicabile alle esecuzioni musicali occorre verificare se le stesse realizzino o meno un concerto vocale o strumentale. Sono concerti vocali o strumentali quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.).
Nella manifestazione concertistica vocale e strumentale, in sostanza, l’esecuzione musicale in pubblico è un’attività spettacolistica finalizzata esclusivamente all’ascolto della musica.
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere
Le prestazioni musicali non qualificabili, secondo quanto sopra precisato, come concerti vocali e strumentali devono essere ricondotte nella disciplina generale delle “esecuzioni musicali di qualsiasi genere” (punto n. 1 della tariffa allegata al DPR n. 640/72 ovvero n. 3) della tabella C allegata al DPR n. 633/72). Operazioni per le quali l’Iva si applica in ogni caso con l’aliquota ordinaria del 22% (relativamente sia ai corrispettivi dovuti dai partecipanti alle manifestazioni sia ai compensi percepiti da cantanti e musicisti).
In pratica rientrano in questa categoria le attività effettuate in i bar, pub, ristoranti, hotel e tutti i luoghi dove l’attività musicale è solo di intrattenimento ai clienti. Questo è quanto conferma anche la Risoluzione n. 257/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate.
Le attività didattiche
Nel caso in cui i musicisti effettuino lezioni private di lettura, ritmica, fonetica, canto, pianoforte, e altre attività connesse, da un punto di vista Iva questa attività di musica rientra nella fattispecie delle materie scolastiche ed universitarie, tali lezioni beneficiano dell’esenzione dall’Iva (art. 10 n. 20 DPR n. 633/72) se rese da insegnanti a titolo personale.
Organizzazione di corsi musicali
L’organizzazione di corsi musicali, invece, ricade nell’esenzione Iva solo se effettuata da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni. Parimenti è assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria al 22% il rapporto fra docente e gli istituti scolastici per le lezioni ivi impartite. Il titolo di esenzione Iva, a differenza dell’esclusione, non fa venire meno gli obblighi di fatturazione relativamente alle prestazioni qualificate come esenti.
Prestazioni artistiche e musicali svolte all’estero
Per le prestazioni svolte dal musicista all’estero (sia in Stati UE che Extra-UE), comprese tutte le prestazioni artistiche, è prevista la specifica esclusione dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 7-quinquies del DPR n. 633/72. Tali prestazioni, rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, sono comunque soggette all’obbligo di emissione di fattura.
La gestione previdenziale “Ex ENPALS”
Il musicista che ha aperto partita Iva per l’esercizio delle propria attività è obbligato all’iscrizione alla gestione contributiva ex Enpals, in qualità di lavoratore autonomo esercente attività musicale. Le categorie di professionisti che possono iscriversi sono le seguenti:
- Un cantante;
- Un disc-jokey;
- Un musicista.
L’iscrizione alla gestione ex Enpals da diritto a richiedere il certificato di agibilità, che deve essere chiesto prima dello svolgimento dello spettacolo, a compilare la denuncia contributiva e versare, con modello F24, i contributi in maniera autonoma. L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali è preceduta dal rilascio di una matricola necessaria per ottemperare gli adempimenti contributivi e di un codice di identificazione (PIN). A tal fine, il lavoratore è tenuto a consegnare alla Sede Inps competente per territorio, il mod. 032/AUT (disponibile sul portale), debitamente compilato e sottoscritto, sulla base delle indicazioni fornite nella circolare n. 17 del 2004.
I contributi previdenziali
Il certificato di agibilità, rilasciato dall’Ente Previdenziale, deve essere necessariamente richiesto dai musicisti al fine di poter effettuare l’esibizione in pubblico. Il suo rilascio è essenziale in quanto anche l’ente o l’azienda che ospita l’evento di spettacolo, prima di consentire l’esibizione dell’artista deve pretenderlo. L’Inps rilascia tale certificato solo in presenza di regolarità contributiva da parte del lavoratore. La richiesta del certificato deve essere corredata dall’attestazione di regolarità contributiva (quello che per le imprese artigiane o di costruzioni viene chiamato D.U.R.C.).
I lavoratori iscritti all’Inps nella gestione previdenziale ex Enpals sono tenuti obbligatoriamente al versamento dei seguenti contributi, calcolati sul compenso annuo.
- Contributo: 33% del compenso pattuito di cui il 9,19% a carico del lavoratore (da applicare in fattura o nella ricevuta per prestazione occasionale, trattenuto dal committente) ed il 23,81% a carico del committente;
- Contributo di solidarietà: 5% del compenso pattuito per meta’ a carico del lavoratore e per meta’ a carico del committente (dovuto per compensi giornalieri superiori ad €. 300,07);
- Contributo aggiuntivo a carico del lavoratore pari all’1% della parte del compenso giornaliero eccedente la somma di €. 137,95.
Esonero dal certificato di agibilità
Rientrano in tale tipologia di esenzione contributiva le esibizioni musicali dal vivo rese nell’ambito di spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate da giovani fino a 18 anni, studenti fino a 25 anni, soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale, nel medesimo periodo di svolgimento delle prestazioni citate, sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, purché la retribuzione annuale lorda percepita per tali esibizioni non superi l’importo di €. 5.000.
L’Inps ha previsto alcune cause di esonero dalla richiesta del certificato di agibilità, versamento del contributo e dichiarazione mensile. Tali cause di esclusione riguardano:
- Studenti fino a 25 anni di età;
- Minorenni, pensionati con più di 65 anni;
- Artisti non professionisti che abbiano già altra occupazione con cassa previdenziale di pertinenza;
l’esenzione è prevista per le sole esibizioni musicali dal vivo, con un compenso annuo massimo per tale attività “marginale” non superiore ad €. 5.000 (non rientrano in questa ipotesi i DJ, vedi articolo ENPALS).
Particolari condizioni per l’esonero dal certificato di abilità
Tale esonero è facoltativo per il lavoratore ed è suo onere autocertificare al committente la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione. Per quanto riguarda i suddetti casi, per i quali non vi è obbligo del certificato di agibilità occorre fare riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario.
La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa.
Esoneri dal certificato di agibilità per manifestazioni culturali
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenze di pubblico pagante.
L’esclusione dall’obbligo contributivo, nonché l’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, opera anche con riferimento ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.
E-commerce per la vendita dei brani musicali
Ultimo aspetto, ma sicuramente non trascurabile dell’attività di un musicista è quello legato alla vendita, on-line dei suoi brani. Per questo è possibile avvalersi di molte piattaforme, da iTunes e Spotify a SoundCloud e CDBaby, passando per ReverbNation e TuneCore.
E’ opportuno ricordare che la vendita di beni anche se avviene sul web, è un’attività commerciale e come tale per essere esercitata in maniera abituale richiede necessariamente l’apertura di una partita Iva, per l’esercizio di una attività imprenditoriale.
In questo caso alla partita Iva che avete già aperto come lavoratore autonomo (per l’attività di musicale), deve aperto anche un nuovo codice attività “479110 – commercio al dettaglio di prodotti via internet”, e deve essere effettuata la comunicazione in Camera di Commercio per comunicare l’inizio dell’attività. Solo a partire da questo momento sarà possibile aprire il proprio sito internet (nel caso vi ricordo che dove esporre la ragione sociale e la partita Iva della vostra attività), oppure ospitare su altre piattaforme la propria musica, programmando e gestendo la propria attività di vendita sul web.
Gestione previdenziale in caso di E-commerce di prodotti musicali
Aspetto sicuramente non trascurabile è che per questo tipo di attività, di tipo commerciale, è richiesto il versamento dei contributi Inps alla gestione commercianti, che consistono in contributi fissi trimestrali, di almeno €. 3.600 annui, a prescindere da quale sia stato il vostro fatturato annuo, per l’attività di vendita. Insomma, si tratta di un’attività che deve essere ponderata con attenzione per valutare se sia effettivamente conveniente iniziarla.
Per questo, è sicuramente consigliabile rivolgersi ad un dottore Commercialista, in modo che possa predisporvi un budget iniziale al fine di stimare e valutare la convenienza di questo tipo di attività, in relazione alla vostra situazione personale. Per maggiori informazioni, e per il regime Iva da applicare alle cessioni di beni in E-commerce, vi rimando a questo contributo: “Aprire partita IVA per la vendita di beni in E-commerce“.
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