Distacco di personale infragruppo con IVA

L'art. 16-ter del D.L. n. 131/24 (Decreto Legge Salva Infrazioni) ha previsto, a partire dai contratti costituiti dal 1° gennaio 2025, l'applicazione dell'Iva del distacco del personale. Di fatto, è stato abrogato l'art. 8, co. 35 della Legge n. 67/88, la quale prevedeva la non rilevanza Iva del distacco nel caso in cui la distaccataria […] L'articolo Distacco di personale infragruppo con IVA proviene da Fiscomania.

Feb 7, 2025 - 18:43
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Distacco di personale infragruppo con IVA

L'art. 16-ter del D.L. n. 131/24 (Decreto Legge Salva Infrazioni) ha previsto, a partire dai contratti costituiti dal 1° gennaio 2025, l'applicazione dell'Iva del distacco del personale. Di fatto, è stato abrogato l'art. 8, co. 35 della Legge n. 67/88, la quale prevedeva la non rilevanza Iva del distacco nel caso in cui la distaccataria si limitasse a rimborsare alla distaccante l'esatto importo del costo del lavoratore.
Questa modifica è il risultato delle conclusioni della Corte di Giustizia UE nella sentenza San Domenico Vetraria (causa C94-19) del marzo 2020. Le nuove disposizioni richiedono un'analisi approfondita delle implicazioni pratiche, dal momento che il distacco di personale coinvolge spesso strutture societarie complesse e operazioni infragruppo.
Abrogazione dell'esenzione IVA sui distacchi di personale
In precedenza, l'articolo 8 comma 35 della Legge n. 67/88 stabiliva che i prestiti o i distacchi di personale effettuati a puro costo non fossero rilevanti ai fini dell'IVA. Questo significava che le imprese potevano distaccare personale ad altre entità del gruppo senza dover applicare l'IVA, purché venisse semplicemente rimborsato il costo sostenuto, senza alcun mark up.
Questa impostazione ha retto fino alla pronuncia della Corte di Giustizia UE nella causa San Domenico Vetraria (C94-19), che ha stabilito che anche i distacchi a puro costo sono da considerare rilevanti ai fini IVA, in quanto vi è comunque un rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione. A seguito di questa sentenza, anche la Corte di Cassazione italiana ha allineato la sua giurisprudenza, sancendo la fine dell'esenzione IVA per queste operazioni.
La pronuncia comunitaria si è basata sul principio che, quando vi è uno scambio di beni o servizi, anche se al puro costo, si genera comunque un rapporto giuridico che comporta l'assoggettamento ad IVA. Questo implica che qualsiasi operazione di distacco, anche in assenza di un margine di profitto, deve essere considerata un'operazione commerciale ai fini fiscali.
Ambito temporale
La nuova disposizione opera per i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. La norma rende salvi i comportamenti adottati anteriormente a questa data e che continuano anche dopo questa data. Nel caso resta possibile continuare ad applicare il comportamento tenuto (applicazione dell'IVA), purché non vi siano stati accertamenti fiscali definitivi in contrasto con quanto disposto. Questo, a condizione che vengano rispettati i criteri dettati dalla Sentenza della corte di Giustizia UE. Proprio su questo aspetto occorre prestare la dovuta attenzione al fine di evitare possibili rettifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate in fase di accertamento.
Implicazioni per le aziende: aspetti pratici
L'applicazione dell'IVA nei contratti di distacco impone alle imprese di rivedere l'attuale contrattualistica per verificare quale sia il corretto regime da applicare. Per individuare l'applicazione dell'IVA ...

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