Composizione negoziata: nessuna segnalazione a Centrale Rischi e Crif

Nella composizione negoziata della crisi il giudice può applicare le c.d. misure protettive che inibisce gli istituti di credito, per un periodo non superiore a 240 giorni, di segnalare la sofferenza delle società alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif. Tale inibitoria è necessaria per evitare alla società il rischio di non poter […] L'articolo Composizione negoziata: nessuna segnalazione a Centrale Rischi e Crif proviene da Iusletter.

Jan 17, 2025 - 11:03
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Composizione negoziata: nessuna segnalazione a Centrale Rischi e Crif

Nella composizione negoziata della crisi il giudice può applicare le c.d. misure protettive che inibisce gli istituti di credito, per un periodo non superiore a 240 giorni, di segnalare la sofferenza delle società alla Centrale rischi della Banca d’Italia e al Crif.

Tale inibitoria è necessaria per evitare alla società il rischio di non poter realizzare il piano attestato di risanamento accordato con l’Esperto a causa dell’impossibilità di accedere a nuova finanza utile alla realizzazione del predetto piano di risanamento, oltre al maggior rischio di vedersi revocare le linee di credito già esistenti e normalmente utilizzate.

Il principio dell’inibizione della segnalazione alla Centrale Rischi e CRIF è stato affermato dal Tribunale di Crotone con provvedimento depositato il 4 gennaio 2025, a seguito dell’accoglimento della misura cautelare richiesta da una società che aveva avuto accesso alla composizione negoziata.

Il Tribunale di Crotone, infatti, ha confermato la concessione delle misure protettive ex art. 18 C.C.I.I. per la durata di 120 giorni (termine che potrà essere prorogato), inibendo, inoltre, alla Banca la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia e il CRIF della posizione.

Il tal senso, il Giudice ha condiviso la possibilità che la società possa essere risanata continuando a investire sulla materia prima e sulla produzione e, inoltre, considerato la misura cautelare necessaria per il perseguimento degli obbiettivi prefissati dal piano attestato di risanamento.

Infatti, l’applicazione delle misure protettive e la mancata segnalazione alla Centrale rischi e CRIF permettono all’azienda non solo di continuare a percepire i benefici previsti dal piano di risanamento ma anche di poter presentarsi sul mercato come un’azienda solida, produttiva e con un’attrattiva immutata.

Pertanto, la decisione del Tribunale di Crotone permette di dare forma alle possibili sfaccettature delle misure protettive, le quali non trovano una definizione nel Codice della Crisi. Inoltre, l’inibire un’azione gravosa come quella della segnalazione bancaria, aggiunge un tassello fondamentale all’importanza delle misure protettive.

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