Nuova assunzione, nuovi permessi: il diritto allo studio nei cambi di ente
lentepubblica.it Un recente parere ARAN, CFL 269, fornisce chiarimenti sui permessi per motivi di studio nel caso di dipendenti degli enti locali che cambiano lavoro durante l’anno. La questione riguarda un lavoratore che, dopo aver superato un concorso, è stato assunto da un nuovo ente del Comparto Funzioni Locali, lasciando il precedente impiego. Prima della risoluzione […] The post Nuova assunzione, nuovi permessi: il diritto allo studio nei cambi di ente appeared first on lentepubblica.it.
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Un recente parere ARAN, CFL 269, fornisce chiarimenti sui permessi per motivi di studio nel caso di dipendenti degli enti locali che cambiano lavoro durante l’anno.
La questione riguarda un lavoratore che, dopo aver superato un concorso, è stato assunto da un nuovo ente del Comparto Funzioni Locali, lasciando il precedente impiego. Prima della risoluzione del contratto con il primo datore di lavoro, il dipendente aveva già usufruito di alcune ore di permesso per il diritto allo studio, come previsto dall’articolo 46 del CCNL del 16 novembre 2022.
Il punto cruciale è capire se, una volta assunto dal nuovo ente, il lavoratore possa nuovamente accedere al monte ore massimo di 150 ore annuali per il diritto allo studio.
Che cosa si intende per “permessi per diritto allo studio”?
I permessi per diritto allo studio sono ore retribuite che i lavoratori, in particolare quelli della Pubblica Amministrazione, possono utilizzare per frequentare corsi di formazione o sostenere esami. Questi permessi sono regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e hanno l’obiettivo di favorire la crescita professionale e personale dei dipendenti.
Nel caso specifico degli enti locali, l’articolo 46 del CCNL del 16 novembre 2022 prevede un massimo di 150 ore annuali che possono essere richieste dai lavoratori per attività formative riconosciute. Tuttavia, l’accesso a questi permessi è soggetto a determinate condizioni, come l’inserimento in graduatoria, la presentazione della domanda entro i termini stabiliti e il rispetto di criteri di priorità.
Permessi per diritto allo studio e cambi di ente
A rispondere sulla questione è un recente parere dell’ARAN, numero CFL 269.
Il parere chiarisce che, con la chiusura del precedente rapporto di lavoro, decadono automaticamente tutti i diritti e gli obblighi legati al contratto collettivo nazionale applicato nel primo ente. Questo significa che le ore di permesso già utilizzate non vengono trasferite al nuovo datore di lavoro.
Tuttavia, con la firma del nuovo contratto, il dipendente rientra a pieno titolo nelle tutele previste dal CCNL per il nuovo ente. Di conseguenza, può partecipare alla richiesta dei permessi per il diritto allo studio insieme agli altri colleghi, fino al limite massimo delle 150 ore annuali.
L’accesso a questi permessi è comunque subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 46 del CCNL. Questo include l’inserimento in graduatoria, la presentazione della domanda nei termini stabiliti e il rispetto dei criteri di priorità. Solo seguendo queste procedure il dipendente potrà beneficiare delle ore di permesso, anche se ne ha già usufruito in parte presso il precedente ente.
In sintesi, il cambio di ente non penalizza il lavoratore sul fronte dei permessi per il diritto allo studio, purché si rispettino tutte le condizioni previste dal contratto collettivo vigente.
Il testo del parere
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