La sentenza in commento affronta in parte motiva quattro temi cruciali per i lettori del portale ovvero la nullità delle fideiussioni e la violazione della disciplina consumeristica, il piano d’ammortamento alla francese e indeterminatezza del mutuo, la c.d. clausola floor, l’usurarietà degli interessi e la violazione dell’art. 38 TUB.
Il caso muove dall’opposizione a decreto ingiuntivo spiccato nei confronti di una pluralità di fideiussori relativamente al pagamento del residuo di un contratto di mutuo fondiario risalente all’anno 2010 e garantito con contratto di fideiussione del 2008.
L’opposizione a decreto ingiuntivo riguarda i profili della legittimazione attiva sostanziale della convenuta opposta, la nullità delle fideiussioni e la violazione della disciplina consumeristica, l’insussistenza dei presupposti di emissione del decreto ingiuntivo, nonché la contestazione del quantum richiesto, la contestazione della legittimità del piano di ammortamento alla francese e l’indeterminatezza del mutuo, la c.d. clausola floor, l’usurarietà degli interessi e la violazione dell’art. 38 TUB.
Si sono costituite in giudizio le controparti producendo documentazione a sostegno delle proprie ragioni e chiedendo il rigetto delle domande attoree. Concessi i termini di rito per il deposito di memorie istruttorie, la causa è stata rinviata direttamente all’udienza di precisazione delle conclusioni ove la causa è stata trattenuta in decisione.
La sentenza in commento è di particolare interesse sotto il profilo della riconosciuta nullità parziale della fideiussione. Le parti attrici hanno eccepito la nullità delle fideiussioni sottoscritte in data 20 agosto 2008, poiché identiche al modello predisposto da ABI, quest’ultimo, infatti, è stato dichiarato dalla Banca d’Italia in contrasto con la l. n. 287/2005 (cfr. provvedimento n. 55/2005 – con particolare riguardo agli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI), poiché comporta una distorsione della concorrenza.
Il Tribunale ha parzialmente disatteso la richiesta richiamando la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 30 dicembre 2021, n. 41.994 che ha chiarito come le fideiussioni siano da considerarsi solo parzialmente nulle in relazione unicamente in relazione a quelle clausole contrattuali che riproducono quelle dello schema unilaterale dell’intesa vietata, in quanto restrittive concretamente della libera concorrenza, eccezion fatta per le ipotesi in cui emerga dal contratto o da altra fonte di prova una volontà diversa delle parti contraenti ovvero che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte affetta da nullità, quindi essa risulti essenziale, ma ciò deve essere adeguatamente provato. Il Supremo Collegio precisa il carattere eccezionale della nullità integrale del contratto di fideiussione trattandosi di una deroga al principio cardine della conservazione del contratto, sicché – come sintetizza efficacemente il giudice veneziano – “può essere dichiarata dal giudice solo se emerga che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata”.
La regola di diritto calata nel caso trattato dalla sentenza di merito in argomento ha indotto il Tribunale di Venezia, stante il mancato chiarimento del motivo per il quale la nullità dei contratti debba essere integrale e in assenza di allegazione probatoria e documentale sul punto, a ritenere il contratto di fideiussione solo parzialmente nullo per violazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) L. n. 287/1990 in relazione alle clausola di cui agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione stipulati.