Nullità degli interessi anatocistici e della c.m.s. per mancato adeguamento alla delibera CICR 9.2.2000. Domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale.

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Jan 14, 2025 - 13:54
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Nullità degli interessi anatocistici e della c.m.s. per mancato adeguamento alla delibera CICR  9.2.2000. Domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale.

Nota a Trib. Macerata, 2 gennaio 2025, n. 1.

di Virginia Troianelli

Tirocinante ACF

Il Tribunale di Macerata ha inaugurato il nuovo anno accogliendo la causa promossa da un correntista nei confronti della banca presso cui aveva un conto corrente e un conto anticipi.

Nell’affrontare il caso, il giudice chiarisce dei concetti fondamentali, tra i quali:

  • dopo l’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 è necessaria un’apposita convenzione scritta (al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina) per disciplinare la capitalizzazione degli interessi attivi. Difatti, il mero invio al correntista degli estratti conto recanti l’indicazione dell’adeguamento alla Delibera non è ritenuto sufficiente ad assicurare la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi che, pertanto, va dichiarata nulla (cft. Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634);
  • stesse conclusioni valgono per la pattuizione della commissione di massimo scoperto (cms). La clausola con cui la cms sia stata convenuta mediante l’indicazione di un mero valore percentuale senza alcuna indicazione della base di calcolo della stessa è, infatti, da ritenersi nulla per indeterminatezza ex 1418 e 1346 c.c. (cft. Tribunale Palermo sez. V, 05/07/2021, n.2849);
  • sulla prescrizione dei pagamenti eseguiti oltre il decennio dalla data di notifica dell’atto di citazione, il giudice ha specificato come “i versamenti nel conto corrente bancario hanno natura di pagamenti solo quando il conto sia scoperto, mentre, nell’ipotesi ordinaria del conto corrente “affidato”, la serie successiva di versamenti o prelievi non danno luogo a singoli rapporti, ma a mere subvariazioni quantitative di un unico rapporto giuridico instaurato dalle parti, a meno che non siano effettuati versamenti cd. “extra fido” (cioè, oltre il limite dell’affidamento concesso), nel qual caso assumono natura solutoria per la parte eccedente l’affidamento”. Ne consegue che i versamenti extra fido, avendo funzione solutoria, sono qualificabili come veri e propri pagamenti e, pertanto, la prescrizione decennale decorrerà dai singoli pagamenti (non dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, come invece avviene nel caso di versamenti che abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista – perché effettuati su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso dalla banca con l’apertura di credito (cft. Tribunale Siena, 18/06/2021, n. 490);
  • sul quantum della somma di denaro ripetibile da parte dell’attrice, il g.o. evidenzia che nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata seguendo un particolare iter procedurale. In primis deve esserci l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si può procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di c.c. con apertura di credito o comunque scoperto (cft. Cassazione civile sez. I, 16/03/2023, n.7721).

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