Lavoro domestico: retribuzioni, contributi e incentivi in busta paga
Aggiornati i contributi INPS per il 2025, con impatto sulle fasce di retribuzione, e istituito un incentivo INPS per la pensione anticipata.
L’indice ISTAT dei prezzi al consumo incide direttamente sulle nuove fasce di retribuzione per i lavoratori domestici nel 2025, che cambiano in base all’incremento dello 0,8%.
L’INPS ha comunicato gli aggiornamenti relativi al calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro ai colf e badanti, sottolineando come restino in vigore gli esoneri previsti per garantire una minore aliquota contributiva per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), in caso di datori soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Con la circolare del 30 gennaio 2025 n. 29, l’INPS specifica che per i contratti a tempo determinato verrà applicato un contributo addizionale dell’1,4% sulla retribuzione imponibile, non previsto per i lavoratori assunti per sostituire colleghi assenti.
Le nuove fasce di retribuzione oraria e gli importi dei contributi per il 2025, infine, prevedono che per gli importi fino a 9,48 euro il valore del contributo orario sia di 8,4 euro, mentre per retribuzioni superiori a 11,54 euro il contributo sarà di 11,54 euro.
La quota a carico del lavoratore per l’Assicurazione Generale Obbligatoria non è sempre dovuta in quanto è stata introdotta la possibilità per i dipendenti di rinunciare all’accredito di alcuni contributi a proprio carico, avendo però maturato i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2025.
È sempre l’INPS a stabilire un incentivo al posticipo per i lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione anticipata flessibile entro il 2025.
Importo contributi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025
Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione convenzionale | Importo contributo orario con CUAF | Importo contributo orario senza CUAF (1) |
---|---|---|---|
Fino a € 9,48 | € 8,40 | € 1,68 (0,42) (2) | € 1,69 (0,42) (2) |
Oltre € 9,48 fino a € 11,54 | € 9,48 | € 1,89 (0,48) (2) | € 1,90 (0,48) (2) |
Oltre € 11,54 | € 11,54 | € 2,30 (0,58) (2) | € 2,32 (0,58) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,11 | € 1,22 (0,31) (2) | € 1,23 (0,31) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto nei casi di rapporto tra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Con il contributo addizionale CUAF
Retribuzione oraria effettiva | Retribuzione convenzionale | Importo contributo orario con CUAF | Importo contributo orario senza CUAF (1) |
---|---|---|---|
Fino a € 9,48 | € 8,40 | € 1,79 (0,42) (2) | € 1,80 (0,42) (2) |
Oltre € 9,48 fino a € 11,54 | € 9,48 | € 2,03 (0,48) (2) | € 2,04 (0,48) (2) |
Oltre € 11,54 | € 11,54 | € 2,47 (0,58) (2) | € 2,48 (0,58) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,11 | € 1,31 (0,31) (2) | € 1,31 (0,31) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto nei casi di rapporto tra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
Coefficienti di ripartizione 2025
Senza contributo addizionale
Gestione | Lavoratori domestici con CUAF | Lavoratori domestici senza CUAF |
---|---|---|
Aliquote | Coefficienti | Aliquote |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 |
ASpI | 1,0300% | 0,051584 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 |
Maternità | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,065607 |
Fondo garanzia TFR | 0,2000% | 0,010016 |
Totale | 19,9675% | 1,000000 |
Con il contributo addizionale
Gestione | Lavoratori domestici con CUAF | Lavoratori domestici senza CUAF |
---|---|---|
Aliquote | Coefficienti | Aliquote |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 |
ASpI | 1,0300% | 0,048204 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 |
Maternità | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,061308 |
Contributo addizionale art. 2 L. 92/2012 | 1,40% | 0,065520 |
Fondo garanzia TFR | 0,2000% | 0,009360 |
Totale | 21,3675% | 1,000000 |
Incentivo al posticipo pensione
Per i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile (articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019) o per la pensione anticipata ordinaria (articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011) entro il 31 dicembre 2025 è previsto un incentivo al posticipo.
Prevede la rinuncia all’accredito contributivo della quota di contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti: il datore di lavoro non versa più i contributi previdenziali a tali forme assicurative per la quota a carico del lavoratore e la somma corrispondente ai contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare viene interamente corrisposta al lavoratore.
Dettagli e istruzioni per la presentazione della domanda saranno forniti con una successiva comunicazione.