Accesso ad atti della Pa su indagine penale: solo se non coperti da segreto istruttorio
lentepubblica.it Qualora non coperti da segreto istruttorio è legittimo il diritto di accesso agli atti della Pa connessi con fatti oggetto di indagine penale: i chiarimenti del Dottor Marcello Lupoli. L’esistenza di un’indagine penale non implica ex se la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti connessi con i fatti oggetto dell’indagine stessa, essendo sottratti […] The post Accesso ad atti della Pa su indagine penale: solo se non coperti da segreto istruttorio appeared first on lentepubblica.it.
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Qualora non coperti da segreto istruttorio è legittimo il diritto di accesso agli atti della Pa connessi con fatti oggetto di indagine penale: i chiarimenti del Dottor Marcello Lupoli.
L’esistenza di un’indagine penale non implica ex se la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti connessi con i fatti oggetto dell’indagine stessa, essendo sottratti all’accesso solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto istruttorio.
A tanto perviene, in estrema sintesi, il T.A.R. Campania, Napoli, nella sentenza 4 dicembre 2024, n. 6779, resa dalla V sezione.
Il caso
I giudici amministrativi partenopei sono stati chiamati a decidere un ricorso finalizzato ad ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego alla richiesta di accesso agli atti emanato da una prefettura e di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente.
In particolare, era stato richiesto l’accesso agli atti del procedimento penale che aveva preso avvio da una denuncia/querela sporta ed in base al quale l’amministrazione resistente aveva avviato il procedimento per l’adozione del divieto a detenere armi e munizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del T.U.L.P.S. La richiesta in argomento era stata motivata dalla ritenuta necessità di acquisire la documentazione di cui era stata chiesta l’ostensione al fine di svolgere attività difensiva sia in sede procedimentale che, eventualmente, in sede giudiziale.
Svolgimento
La parte ricorrente, con la doglianza portata allo scrutinio dei giudici amministrativi campani, ha censurato il diniego di accesso agli atti da parte della competente articolazione territoriale del Ministero dell’Interno, ritenendolo ingiustificato, in quanto gli atti dei quali si richiedeva l’accesso erano atti amministrativi e non atti di polizia giudiziaria e, comunque, atti posti a fondamento di atti amministrativi.
Dopo aver preliminarmente osservato che, a seguito del deposito documentale operato dall’Amministrazione resistente all’atto della costituzione in giudizio, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di ritenere parzialmente adempiuta la presentata istanza ostensiva, residuando l’interesse esclusivamente ad acquisire la proposta in ordine alla preannunciata misura interdittiva, la sentenza in disamina ha soffermato l’attenzione sulla questione relativa alla possibilità di negare legittimamente l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 22, comma 3, e 24, comma 6, lett. c), della l. n. 241/1990, in quanto strumentali ad attività di indagine di polizia giudiziaria.
Orientamenti giurisprudenziali
Al riguardo, i giudici amministrativi napoletani hanno rammentato l’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 1/02/2017, n. 229), secondo cui:
“[…] l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine” […] “solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso.
Difatti, soltanto gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p., di talché gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.
Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’A.G., cosicché non può legittimamente impedirsi nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 24, l. n. 241 del 1990″.
Diversamente – osserva ancora la sentenza in disamina, richiamando la pronuncia resa dal T.A.R. Lazio, Roma sez. III ter, 23/12/2015, n. 14525 – allorquando “si richieda l’ostensione di atti coperti da segreto istruttorio perché posti in essere nell’ambito di un’attività di P.G., i relativi documenti dovranno essere ritenuti sottratti al diritto di accesso ex artt. 22 e ss., l. n. 241 del 1990 e ostensibili unicamente mediante l’attivazione degli strumenti previsti dal codice di procedura penale”.
Accesso ad atti Pa su indagine penale: solo se non coperti da segreto istruttorio
Delineato nei termini che precedono l’orientamento giurisprudenziale in materia, i giudici amministrativi campani hanno osservato, con riferimento alla fattispecie concreta loro sottoposta, che:
“non risulta, né è stato allegato, che gli atti in questione siano confluiti nel fascicolo del PM e siano pertanto da qualificarsi atti di indagine” […] “non è stata dedotta l’esistenza di un provvedimento di sequestro probatorio adottato con riferimento alla documentazione in questione. Infine, l’atto su cui si è concentrata l’istanza di accesso costituisce un atto prettamente amministrativo che, pur potendo rivestire attinenza con le indagini della PG, non risulta sottratto al diritto di accesso ai sensi della normativa indicata in quanto non è confluito nel fascicolo del PM e non riguarda attività posta in essere nell’esercizio di funzioni di PG”.
Corollario delle esposte considerazioni è stato l’accoglimento del ricorso inoltrato limitatamente all’atto non osteso, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di consentire l’accesso (nelle forme della visione e dell’estrazione di copia) entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza de qua.
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