Fuori dal calcolo dell’Isee 2025 i BTp fino a 50mila euro

Per le famiglie italiane dal 2025 sarà possibile escludere dal calcolo dell’Isee i titoli di Stato. La conferma, attesa da tempo, è arrivata ieri con la firma da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del nuovo Dpcm di modifica al regolamento che disciplina la determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica […] L'articolo Fuori dal calcolo dell’Isee 2025 i BTp fino a 50mila euro proviene da Iusletter.

Jan 15, 2025 - 09:32
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Fuori dal calcolo dell’Isee 2025 i BTp fino a 50mila euro

Per le famiglie italiane dal 2025 sarà possibile escludere dal calcolo dell’Isee i titoli di Stato. La conferma, attesa da tempo, è arrivata ieri con la firma da parte del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del nuovo Dpcm di modifica al regolamento che disciplina la determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee): lo strumento che fotografa redditi e patrimoni nel 2024 e richiesto da 11,6 milioni di nuclei familiari per accedere a bonus e prestazioni sociali agevolate, erogate dallo Stato e dagli enti locali.

Il provvedimento («Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159») ridefinisce le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Isee. Il nuovo decreto recepisce di fatto una lunga serie di novità intervenute nel tempo e che hanno ritoccato la disciplina dell’Isee. La più attesa, come previsto dalla legge di Bilancio per il 2024, è proprio l’esclusione dalla determinazione dell’Isee, fino ad un massimo di 50.000 euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.

I prossimi passi

Ora si attende la registrazione della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per la sua piena operatività. Spetterà poi all’Inps indicare le nuove istruzioni operative indirizzate ai Caf per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, secondo le nuove regole di calcolo, così come l’aggiornamento della piattaforma per l’Isee precompilato in modalità fai-da-te online

La fase transitoria

La norma, introdotta con il comma 183, articolo 1, della legge di Bilancio 2023, può diventare così operativa in corsa già per gli Isee 2025: è partita in queste ore la campagna annuale di rinnovo dell’indicatore; il 65% delle pratiche di rinnovo degli Isee si concentra nei primi tre mesi dell’anno per poter garantire la continuità delle prestazioni erogate. Proprio per questo, il decreto prevede comunque una disciplina transitoria di validità delle attestazioni Isee già rilasciate finora (sono 1,3 milioni dal 1° gennaio ad oggi, secondo i dati Inps): queste resteranno valide ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate fino alla naturale scadenza; resta comunque la possibilità per le famiglie di richiedere una nuova attestazione Isee, calcolata secondo le regole fissate dal nuovo Dpcm.

La relazione illustrativa del provvedimento precisa che non sono compresi nell’esenzione (a prescindere dalla sussistenza o meno della garanzia statale) i prodotti finanziari destinati a investitori istituzionali, in quanto considerati di investimento e non di raccolta di risparmio.

Le altre novità

Nell’ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, inoltre, il decreto recepisce e fa proprie anche altre novità di rango legislativo introdotte nel corso degli anni. Viene, ad esempio, riconosciuta la nuova modalità di precompilata di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica, per richiedere l’Isee. Inoltre il nuovo regolamento Isee assorbe le novità introdotte con il Dl 42/2016, convertito con modifiche dalla legge 89/2016, che recepiva le sentenze del Consiglio di Stato sul calcolo dell’Isee dei nuclei familiari con persone disabili o non autosufficienti: vengono esclusi dal computo del reddito i trattamenti assistenziali, previdenziali e che concedono indennità (comprese le carte di debito) percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità; e viene attribuita una maggiorazione (pari a 0,5) alla scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Infine, il regolamento Isee, con le nuove modifiche, fa proprie anche le modalità estensive per l’Isee corrente adottate con Dm del 5 luglio 2021 dal ministero del Lavoro, richiedibile anche per modifiche alla situazione patrimoniale, intervenute nell’anno precedente, oltre che lavorative e reddituali. L’indicatore temporaneo può essere chiesto, a partire dal 1° aprile di ogni anno, anche nel caso in cui la fotografia del patrimonio differisca per più del 20% rispetto a quella calcolata in via ordinaria (cioè sui valori del secondo anno precedente). In questo caso l’Isee corrente avrà validità fino al 31 dicembre.

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