Avviso della cessione sulla G.U. e legittimazione attiva del cessionario
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza in commento, si è espresso sulla documentazione probatoria idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario in caso di cessione in blocco. Nel caso in esame, l’attrice introduceva il giudizio di merito dopo che il Giudice dell’Esecuzione aveva sospeso l’esecuzione immobiliare dalla stessa incardinata accogliendo il ricorso in […] L'articolo Avviso della cessione sulla G.U. e legittimazione attiva del cessionario proviene da Iusletter.
Il Tribunale di Firenze, con la sentenza in commento, si è espresso sulla documentazione probatoria idonea a provare la legittimazione attiva del cessionario in caso di cessione in blocco.
Nel caso in esame, l’attrice introduceva il giudizio di merito dopo che il Giudice dell’Esecuzione aveva sospeso l’esecuzione immobiliare dalla stessa incardinata accogliendo il ricorso in opposizione ex art. 615, II c.p.c. della convenuta, coniuge erede del debitore esecutato.
In particolare, l’opponente aveva contestato sia l’esistenza dell’originaria cessione in blocco di crediti dalla Banca cedente alla società cessionaria, sia l’inclusione nella cessione, qualora provata, del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato dal debitore con la Banca cedente.
In primo luogo, il Tribunale di Firenze ha premesso che la prova della legittimazione attiva spetta alla società attrice che si afferma essere cessionaria dei crediti per poi soffermarsi sul caso della cessione di crediti in blocco.
Come noto, il T.U.B. e la legge n. 130/1999 stabiliscono una disciplina parzialmente derogatoria rispetto a quella codicistica prevedendo che la Banca cessionaria possa dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In altri termini, la notifica al singolo debitore ceduto è sostituita dall’avviso pubblico nella G.U. e la ratio risiede sia nel rendere più snella e agevole la pubblicità e l’opponibilità delle cessioni di vasti portafogli di crediti sia nella natura stessa dell’oggetto della cessione.
Infatti, per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo che può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (Banca d’Italia, circolare n. 229 del 21/04/1999).
Il Tribunale di Firenze ha, quindi, richiamato i principi già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’avviso sulla G.U., da cui sono chiaramente evincibili non soltanto l’esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione, è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio come cessionario del credito.
Come affermato recentemente dalla Suprema Corte la pubblicità notizia in G.U. non ha effetto costitutivo del sinallagma contrattuale, ma “ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. n. 5478 del 29/02/2024).
E ancora, l’avviso in G.U. non deve riportare una specifica enumerazione di ciascun credito ceduto, purché “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 21821 del 20/07/2023 e Cass. n. 10860 del 22/04/2024).
In conclusione, il Tribunale di Firenze ha ritenuto provata la legittimazione attiva dell’attrice in quanto, in forza dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria non è necessaria la produzione del contratto di cessione, ma devono essere valorizzati tutti gli elementi di prova dell’avvenuta cessione e, quindi, l’avviso nella G.U. con l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti, ma anche la dichiarazione della cedente.
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