Agenzia delle Entrate: istruzioni operative sull’autotutela tributaria (Circolare n. 21/E)
di Giulia Frisenda Praticante avvocato L’Agenzia delle Entrate, in data 7 novembre 2024, ha pubblicato la Circolare n. 21/E afferente al rinnovato istituto dell’autotutela tributaria di cui, di seguito, si propone una breve disamina.*****1. Premessa.Innanzitutto, occorre specificare che per autotutela si intende il potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di annullare, revocare o modificare (in tutto o in parte) atti illegittimi precedentemente emanati, sia di propria iniziativa che su impulso del contribuente, senza la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria.La circolare 21/E introduce e illustra le novità normative apportate agli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), come modificati dal decreto legislativo n. 219/2023.Nella circolare viene precisato che il predetto intervento normativo si inserisce nell’ambito delle misure volte a garantire l’efficacia del sistema tributario attraverso una gestione più uniforme e trasparente del potere di autotutela.2. Ambito di applicazione dell’autotutela tributaria.Si distinguono le due tipologie di autotutela:Autotutela obbligatoria (art. 10-quater):Descrizione dei casi tassativi in cui l’amministrazione è obbligata a intervenire per annullare o correggere un atto viziato da manifesta illegittimità, tra cui:Errore di persona;Evidente errore logico o di calcolo;Doppia imposizione;Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti.Autotutela facoltativa (art. 10-quinquies):Facoltà discrezionale dell’Ufficio di procedere all’annullamento degli atti, anche in assenza delle condizioni tassative previste dall’art. 10-quater, laddove vi siano altri vizi di legittimità o merito.3. I principi cardine dell’esercizio del potere di autotutela.Si delineano i principi giuridici che regolano l’autotutela:Legalità: ogni intervento deve rispettare le norme di riferimento.Buon andamento e imparzialità dell’amministrazione: come sancito dall’art. 97 della Costituzione, gli Uffici devono garantire un’azione amministrativa trasparente e ragionevole.4. Procedura di autotutela obbligatoria.Si analizzano i passaggi procedurali che l’amministrazione è tenuta a seguire in caso di autotutela obbligatoria:Attivazione d’ufficio: non è necessaria un’istanza del contribuente per avviare il procedimento.Comunicazione dell’annullamento: l’Ufficio deve notificare al contribuente l’annullamento dell’atto, specificandone le motivazioni.Rapporto con il contenzioso: viene chiarito che l’esercizio dell’autotutela non sospende automaticamente i termini del contenzioso, salvo che l’annullamento sia totale.5. Istanza di autotutela e obblighi del contribuente.Si descrivono i requisiti formali e sostanziali per la presentazione di un’istanza di autotutela:L’istanza deve essere indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto contestato.Deve contenere:I dati identificativi del contribuente e dell’atto.Le ragioni di illegittimità o infondatezza dell’atto.Eventuali documenti giustificativi.6. Valutazione dell’istanza e istruttoria.Per quanto concerne le fasi istruttorie:Esame preliminare: verifica dell’ammissibilità dell’istanza e dei presupposti di fatto e diritto.Decisione: l’Ufficio è tenuto a esaminare tutti gli elementi forniti dal contribuente e a motivare adeguatamente il rigetto o l’accoglimento dell’istanza.Effetti sul procedimento tributario: viene ribadito che il rigetto di un’istanza non impedisce al contribuente di proseguire eventuali azioni legali.7. Coordinamento con il processo tributarioSi chiarisce come l’autotutela debba coordinarsi con il processo tributario pendente.In particolare:L’esercizio dell’autotutela non incide sulla competenza delle Commissioni Tributarie.Se l’autotutela è esercitata dopo una sentenza favorevole al contribuente, l’annullamento dell’atto deve tenere conto delle statuizioni già rese dal giudice.8. Limiti e vincoli all’esercizio dell’autotutela.Vengono descritti i limiti entro cui l’amministrazione può intervenire:Divieto di
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